Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25215

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 11.02.2009 il Tribunale di Salerno condannava F. E. alla pena dell’ammenda quale responsabile di avere quale esecutore dei lavori, eseguito opere edilizie in una zona sismica senza la previa redazione di un progetto; senza la direzione di un tecnico abilitato; senza la previa denuncia e senza depositare il progetto presso lo Sportello unico.

Proponeva appello l’imputato deducendo di non avere commesso il fatto e chiedendo di essere assolto e, in subordine, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’esame del verbalizzante.

Non essendo la sentenza appellabile, gli atti venivano trasmessi a questa Corte ex art. 568 c.p.p., n. 5.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

E’ stata, infatti, proposta una censura assolutamente generica inidonea a superare la decisione che non presenta alcuna lacuna motivazionale nè cadute logiche specie sull’accordata attendibilità alle fonti d’accusa.

L’intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto d’impugnazione invalido perchè contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma, 1, con eccezione della rinuncia a un valido atto d’impugnazione; art. 606, comma 3), preclude ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata (nella specie, non dedotta) sia di rilevarla di ufficio Cassazione SU n. 23428/2005.

L’inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente, quindi, il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. Cassazione SU n. 23428/2005.

Grava, quindi, sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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