Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25214

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 18 giugno del 2010, confermava quella resa il 23 giugno del 2009 dal tribunale della medesima città,con cui la persona indicata in epigrafe era stata condannata alla pena ritenuta di giustiziatale responsabile:

del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 609 quinquies c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni, alla presenza della minore Casamento Rosa di anni dodici,ed al fine di farla assistere, posto in essere atti masturbatori;

del delitto di cui all’art. 527 c.p. per avere compiuto gli atti innanzi indicati nel portone del palazzo posto al civico n. (OMISSIS) e quindi in luogo aperto al pubblico.

Fatti commessi fino al (OMISSIS).

Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore deducendo la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.

Il ricorso è fondato.

Il collegio rileva che il termine prescrizionale prorogato di anni sette e mesi sei previsto, sia dalla normativa introdotta con la novella n. 251 del 2005 che da quella previgente, è maturato prima della decisione impugnata, avuto pure riguardo al periodo pari a gg.

28 (dal 31 marzo del 2009 al 28 aprile dello stesso anno) durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento dell’imputato o del suo difensore.

Nel merito dalla sentenza impugnata non emergono o elementi per una pronuncia più favorevole della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 620 c.p.p.;

Annulla la sentenza impugnata perchè estinti per prescrizione i reati ascritti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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