Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-11-2011, n. 23528

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’odierna parte ricorrente, già dipendente di ente locale nell’ambito del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) dislocato presso istituti e scuole statali e transitato, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nei ruoli del personale dello Stato, si rivolgeva al Tribunale di Vallo della Lucania, giudice del lavoro, per ottenere, nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonchè dell’Istituto scolastico di nuova destinazione, il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il Tribunale respingeva la domanda e la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Salerno, che, con la sentenza qui impugnata, faceva applicazione di una disposizione contenuta nella Legge Finanziaria del 2006 (della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218), emanata nel corso del processo.

2. Di questa decisione parte ricorrente domanda la cassazione con due motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., sostenendo, in particolare, che la previsione della predetta norma sopravvenuta, applicata dalla Corte d’appello, non ha natura retroattiva e quindi non incide sui giudizi in corso al momento della sua emanazione; deduce, poi, che, qualora la si considerasse dotata di efficacia retroattiva, la norma sarebbe incostituzionale sotto molteplici profili. Il Ministero e l’Istituto scolastico non si sono costituiti in questa sede.

Motivi della decisione

1. Il ricorso viene dichiarato inammissibile, in via preliminare, dovendosi osservare – con motivazione semplificata come disposto dal Collegio – che: a) non risulta depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c.; b) come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (cfr.

Cass., sez. un., n. 627 del 2008); c) nella specie, l’avviso di ricevimento non risulta allegato al ricorso, nè prodotto successivamente, e non è consentita la rimessione in termini, come richiesta dal difensore in udienza, non essendovi prova di tempestive richieste di duplicato o, comunque, di certificazioni attestanti l’avvenuto perfezionamento della notifica ai fini della instaurazione del contraddittorio.

2. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio non essendovi state difese delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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