Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25213Dichiarazione dei redditi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 23.03.2009 la Corte di Appello di Milano confermava la condanna alla pena di anni uno di reclusione inflitta nel giudizio di primo grado a C.G. quale responsabile, essendo legale rappresentante dell’Immobiliare Gemiro s.r.l., di avere omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2003 con evasione di Euro 449.000 d’IRPEG e Euro 524.700 d’IVA. Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tener conto nell’applicazione della penale con riferimento al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, e art. 44 c.p., nonchè alla relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, nel punto in cui definisce le soglie di punibilità.

Assumeva che dette soglie non hanno natura di condizione di punibilità, come ritenuto dai giudici di merito, ma siano elemento costitutivo del reato, sicchè era pertinente la censura sull’esclusione della loro rilevanza al fine del vaglio dell’offensività e della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato dovendo essere accertato se l’imputato avesse avuto non solo l’intenzione di evadere, ma di evadere oltre una certa quantità.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il motivo sulla configurabilità del reato è manifestamente infondato alla stregua dell’orientamento di questa Corte Sezione 3^ n. 15164/2003 RV. 224453 secondo cui, quando la punibilità del fatto è subordinata alla condizione che da esso sia derivata un’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto nella specie, non inferiore a Euro 77.468,53, tale accadimento costituisce una vera e propria condizione oggettiva di punibilità, perche non fa parte del contenuto offensivo della fattispecie e non integra elemento costitutivo dell’offesa, bensì attiene a un limite quantitativo dell’evento e non all’evento dell’omesso versamento, che è necessariamente riconducibile al dolo specifico.

E’ stato, infatti, puntualizzato che "trattasi di uno di quegli decadimenti che, secondo la dottrina, "arricchiscono la sfera dell’offesa del reato, perche, pur attenendo alla sfera dell’offesa del bene protetto, tuttavia non accentrano in sè tutta l’offensivìtà del fatto, in quanto comportano solo un ulteriore aggravamento, una progressione dell’offesa tipica": non si richiede, pertanto, nel soggetto agente la rappresentazione dell’ammontare del contributo evaso, ma la sola finalizzazione della condotta all’evasione ed il reato si perfeziona nel momento in cui la condizione si verifica, pure se essa non è voluta dall’agente medesimo".

E’, perciò, palesemente erroneo l’assunto difensivo sulla rilevanza della soglia di punibilità sul vaglio dell’offensività del reato e sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato.

L’inammissibilità del ricorso comporta l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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