Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25212

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 7.4.2010, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Pozzuoli, in data 26.3.2008, con la quale S.d.Z.A., era stato condannato alla pena di mesi 4 di arresto ed Euro 20.000,00 di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) (capo a), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95 (capo b), D.Lgs. n. 42 del 2004, 181 (capo c), art. 734 c.p. (capo d), unificati sotto il vincolo della continuazione.

Riteneva la Corte territoriale, rinviando anche alla sentenza di primo grado, che per le opere realizzate occorresse permesso di costruire e che i lavori all’epoca del sopralluogo non fossero terminati. Stante le sospensioni intervenute nel corso del giudizio, non era poi ancora maturata la prescrizione.

2) Ricorre per Cassazione S. di Z.A., a mezzo del difensore, eccependo con il primo motivo la nullità del giudizio di appello per difetto di notifica del decreto di citazione. Benchè il domicilio non fosse mutato, erroneamente l’ufficiale giudiziario non aveva proceduto alla notifica perchè l’imputato era sconosciuto a detto indirizzo; non aveva tenuto conto, infatti, che vi era stato un mutamento della denominazione della strada da (OMISSIS). Il decreto di citazione per il giudizio di appello illegittimamente era stato, pertanto, notificato al difensore ex art. 161 c.p.p..

Con il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione per omessa valutazione dei rilievi contenuti nell’atto di appello e l’erronea interpretazione della legge penale, non avendo tenuto conto la Corte territoriale della irrilevanza penale di gran parte dei modesti manufatti abusivi di cui alla contestazione.

Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli illeciti edilizi ed alla mancata applicazione della causa estintiva della prescrizione.

3) In ordine all’eccezione di nullità sollevata con il primo motivo di ricorso, venendo denunciata la violazione di una norma processuale, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto.

Risulta dagli atti che il decreto di citazione per il giudizio di appello, benchè spedito nel luogo di domicilio dell’imputato ( (OMISSIS)), dove erano stati notificati i precedenti atti, non fu notificato perchè, come si legge nella relata, l’imputato era "sconosciuto all’indirizzo indicato" (fol.

10).

La Corte territoriale, decidendo con ordinanza dibattimentale del 7.4.2010, sulla eccezione di nullità, tempestivamente dedotta dal difensore, riteneva che legittimamente si fosse proceduto alla notifica ex art. 161, comma 4, essendo stata accertata l’impossibilità di notifica presso il domicilio eletto dell’imputato.

La Corte di merito non ha, però, tenuto conto che dalla difesa, attraverso la produzione di certificazione anagrafica, si contestava proprio la impossibilità di notifica, dal momento che il domicilio dichiarato non era mai mutato.

L’art. 161 c.p.p., comma 4 prevede che "se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore". E’ necessario, quindi, accertare rigorosamente l’impossibilità di notifica.

Dal certificato storico di residenza rilasciato in data (OMISSIS) risulta che S. di Z.A. è residente in (OMISSIS), e che tale civico, in epoca antecedente al censimento del 2001 "era contraddistinto con (OMISSIS)". La residenza è rimasta immutata nello stesso luogo. L’Ufficiale giudiziario, quindi, è stato tratto in errore dalla diversa denominazione stradale.

3.1) Nel frattempo e maturata la prescrizione. Il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, secondo la disposizione più favorevole di cui al previgente art. 157 c.p., cui va aggiunto il periodo di sospensione dal 5.6.2007 al 26.3.2008, è, infatti, maturato in data 4.11.2010, essendo la permanenza dei reati cessata con il sequestro del (OMISSIS).

E, nel giudizio di cassazione qualora già risulti la causa estintiva della prescrizione del reato non sono rilevabili le nullità anche di ordine generale, perchè il rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio della immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza abbia deciso anche in ordine al risarcimento dei danni da reato o alle restituzioni, giacchè in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità delle statuizioni civili" (cfr. Cass. pen. sez. 5 n. 39217 dell’11.7.2008). Nel caso di specie il ricorrente fu condannato con la sentenza di primo grado al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separala sede. Tale statuizione, pur non essendo comparsa la parte civile nel giudizio di appello, per il principio della immanenza della costituzione, è stata implicitamente confermata dalla Corte territoriale che ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Stante la nullità del giudizio di appello non può provvedersi, in presenza della causa estintiva del reato, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., altrimenti l’imputato verrebbe sottratto ad un grado di giudizio in relazione alle statuizioni civili. Deve quindi disporsi, previo annullamento delle statuizioni civili della sentenza d’appello, al rinvio a norma dell’art. 622 c.p.p. al giudice competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Annulla altresì le statuizioni civili della sentenza di appello, rimettendo le parti al Giudice civile competente in grado di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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