Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25211

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 18.2.2009 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Ariano Irpino, con la quale C.A. era stata condannata alla pena di mesi 2, giorni 10 di arresto ed Euro 350,00 di ammenda (convertita la pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria) per il reato di cui all’art. 718 c.p. (capo a) e per il reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, TULPS (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione.

Riteneva la Corte territoriale, disattendendo tutte le doglianze difensive, che continuassero ad applicarsi le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni commesse, secondo quanto stabilito dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547 e che gli apparecchi sequestrati fossero di genere proibito.

2) Ricorre per cassazione la C., denunciando la erronea applicazione di legge penale ed il vizio di motivazione.

La Corte territoriale, aderendo acriticamente alla sentenza di primo grado e senza alcuna motivazione in ordine ai rilievi contenuti nell’atto di appello, ha ritenuto sussistente il reato contestato.

Con motivazione sbrigativa ha confermato la decisione del Tribunale, pur non ricorrendo gli elementi costitutivi per la configurabilità del gioco d’azzardo (alea e lucro); nè ha tenuto conto che la contestazione di cui all’art. 110, cit. TULPS è stata depenalizzata.

3) La Corte territoriale non si è resa conto che la contestazione ex art. 110, cit. TULPS non era più prevista dalla legge come reato.

Essendo stato il fatto accertato in data (OMISSIS), al momento della emissione della sentenza di primo grado (20.11.2007), trovava applicazione la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547 che aveva escluso la depenalizzazione dei fatti R.D. n. 773 del 1931, ex art. 110, comma 9 commessi in data anteriore all’entrata in vigore della legge stessa. Intervenendo, però, sulla questione di illegittimità costituzionale, sollevata in relazione alla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 215/2008 del 9.6.2008, nel ribadire che il principio della retroattività della legge penale è suscettibile di limitazioni e deroghe, precisava che tali limitazioni e deroghe debbono, però, giustificarsi in relazione alla necessità di preservare interessi contrapposti di analogo rilievo. Sulla base di tali premesse, riteneva che "l’indiscriminata deroga recata dall’art. 1, comma 547 della L. n. 266 del 2005 non è correlata ad interessi di rilievo costituzionale analogo all’interesse che il singolo vanterebbe a non vedersi esposto alle conseguenze penali di condotte ormai punite come mero illecito amministrativo o di condotte non più punite anche ai sensi del R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 9 bensì unicamente secondo le previsioni del codice penale in materia di giochi d’azzardo. Essa, invero, contraddice agli obiettivi della depenalizzazione …". "D’altra parte l’irretroattività della abolitio criminis non trova adeguata giustificazione …".

Dichiarava, pertanto, la illegittimità costituzionale della norma in questione per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui consente di applicare, per le violazioni di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 10, comma 9 e successive modificazioni, commesse in data antecedente all’entrata in vigore della L. n. 266 del 2005, le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse.

Come ribadito dalle sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 27614/07, "è ius receptum che la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha efficacia erga omnes e acquista il valore di pronuncia di accertamento costitutivo, che elimina – per contrasto col precetto costituzionale – la norma scrutinata, con l’effetto che il giudice ha l’obbligo di non applicarla e tale obbligo incombe non soltanto al giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione, ma anche al giudice di un qualsiasi altro giudizio …". "Tale decisione ha per presupposto l’esistenza di un vizio che inficia sin dall’origine la norma …, ha efficacia invalidante e non abrogativa, produce conseguenze assimilabili a quelle dell’annullamento, nel senso che incide, in coerenza con gli effetti propri di tale istituto, anche sulle situazioni pregresse verificatesi nel corso del giudizio … e spiega, pertanto, effetti non soltanto per il futuro ma anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, con esclusione, però, di quelle situazioni giuridiche ormai esaurite …". 3.1) La C. era stata condannata anche per la violazione del R.D. n. 773 del 1993, art. 110 e la sentenza di condanna era stata oggetto di impugnazione, per cui non si era verificato alcun consolidamento della situazione giuridica.

La Corte di Appello avrebbe dovuto, quindi, applicare la sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata.

La sentenza impugnata va pertanto annullata, senza rinvio, in ordine alla contestazione di cui al capo b) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Competente in ordine all’illecito amministrativo accertato è, a norma della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 544 (che ha aggiunto il al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9 ter), il Direttore dell’Ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, cui va trasmessa copia degli atti.

In ordine al reato di cui al capo a) va, invece, dichiarata la prescrizione.

Il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6 è maturato, infatti, in data 3.6.2009, essendo stato il reato commesso il (OMISSIS).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto all’imputazione R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 110 TULPS perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e quanto al reato ex art. 718 c.p. perchè estinto per prescrizione. Copia atti all’Azienda autonoma Monopoli di Stato di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *