Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25210

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 13.11.2009 il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, condannava L.F. alla pena di Euro 250,00 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 628 del 1961, art. 4, u.c. per non aver fornito al Servizio Provinciale del Lavoro-Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno le notizie legalmente richieste con verbale di ispezione n. (OMISSIS), quale responsabile legale della Ditta "Autotrasporti Stala srl".

Riteneva il Tribunale che risultasse provato, attraverso la testimonianza dell’ispettore del Lavoro B., che, nonostante due raccomandate indirizzate presso la sede della società, non erano state fornite le notizie richieste. Secondo il Tribunale, poi, la tesi difensiva della cessazione del L. dalla carica di legale rappresentante della ditta, all’epoca dei fatti, non trovava riscontro, in quanto, secondo la medesima teste B., dalla visura camerale effettuata il L. era ancora il rappresentante legale.

2) Avverso la predetta sentenza proponeva appello il L., a mezzo del difensore, assumendo la erroneità ed illogicità della sentenza di condanna, risultando dalla documentazione in atti (ricevuta da notaio) che egli dal giugno 2005 non era più socio e legale rappresentante della Stala srl. La visura cui fa riferimento il Tribunale era stata effettuata in precedenza, in occasione del primo accesso, e non nel settembre 2005 quando il cambio di carica era già avvenuto.

Egli non aveva ricevuto alcuna richiesta di notizie e comunque al tempo della richiesta ((OMISSIS)) non era più legale rappresentante della società. 2.1) Essendo la sentenza non appellabile, gli atti venivano trasmessi ex art. 568 c.p.p., comma 5 a questa Corte.

3) Il ricorso è fondato.

Risulta dalla imputazione che la richiesta di notizie alla Ditta Stala srl fu effettuata con verbale di ispezione n. (OMISSIS) e che l’accertamento della violazione avvenne in data (OMISSIS).

Il Tribunale stesso, facendo riferimento alla testimonianza dell’isp. B., da atto che, in considerazione della difficile reperibilità del legale rappresentante della ditta, furono indirizzate due raccomandate presso la sede della società, a cui però non veniva dato alcun riscontro.

Nell’esaminare i rilievi difensivi in ordine alla non riferibilità all’imputato dell’onere di evadere la richiesta di notizie (non essendo egli più, all’epoca, il rappresentante legale della società), il Tribunale con motivazione apodittica ha ritenuto che la documentazione non fosse sufficiente perchè non confortata dalle visure camerali. Non esamina, però, il Tribunale la documentazione prodotta ed in particolare la scrittura privata autenticata da notaio in data 28 febbraio 2005 (e quindi con data certa) da cui risultava l’atto di cessione di tutte le quote della società da parte del L., nè si pone il problema di stabilire la data in cui venne effettuata la visura camerale e, soprattutto, se, atta data dell’accertamento della violazione, il L. fosse ancora il rappresentante legale della società Si imporrebbe, quindi, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

E1 maturata, però, nel frattempo, la prescrizione, per cui va emessa immediata declaratoria della stessa a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 1. Essendo stato il reato accertato in data (OMISSIS), il termine massimo di prescrizione ex art. 157 c.p. previgente di anni 4 e mesi 6, è maturato, invero, il 19.3.2010

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere, il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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