Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25209

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 15.06.2009 la Corte d’Appello di Napoli confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a G.A. perchè colpevole di avere omesso, quale titolare dell’omonima ditta, di versare all’INPS le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nel mese di ottobre 2002.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputata denunciando violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 157 cod. pen. per l’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione della violazione relativa al "febbraio 2002".

Il primo atto interruttivo, costituito dal decreto di citazione a giudizio, era stato emesso il 18.07.2007, sicchè il termine prescrizionale di cinque anni era spirato nel marzo 2007 prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

Contestava la ricorrente anche la configurabilità del reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2 mancando la prova della corresponsione ai dipendenti delle retribuzioni per il periodo sopraindicato.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

Il primo motivo parte dall’erronea premessa che la violazione commessa nel mese di febbraio 2002 non sia stata dichiarata prescritta, mentre tale statuizione è stata emessa dalla corte territoriale che ha confermato la condanna dell’imputata limitatamente alla violazione commessa nel mese di ottobre 2002 che, alla data della sentenza d’appello, non era prescritta.

Nel resto, va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui "il reato di cui alla L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti) non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione" Cassazione SU n. 27641/2003, Silvestri, RV. 224609, che i giudici di merito hanno osservato rilevando che l’accusa aveva fornito tale prova.

Il ricorrente contesta genericamente tale giudizio asserendo che, non sussistendo la prova dell’effettivo pagamento, mancherebbe anche quella dell’effettuazione delle ritenute e, quindi, l’obbligo del versamento.

Tale censura non è fondata perchè, nel caso in esame, l’assunto accusatorio si basa sulla verifica dei fogli paga regolarmente vidimati e sul libro delle presenze.

Pertanto, la contestazione dell’interessata, circa l’avvenuto pagamento della retribuzione rappresenta una generica deduzione difensiva superata da concreti elementi, sicuramente probanti.

P.Q.M.

La Corte inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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