T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 954 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con l’epigrafato ricorso l’istante si duole, rilevandone presunte svariate illegittimità, della ordinanza comunale altrimenti in epigrafe menzionata mediante la quale gli si impone di demolire una terrazza ed un porticato.

2 – Al relativo e dedotto fine annullatorio, predicando altresì specifica domanda di risarcimento di danni, vengono affacciati i seguenti motivi di censura:

a – difetto di motivazione e carenza di presupposti; nel premettere che, nel caso, sarebbero stati posti in essere della PA poteri di autotutela – al seguito dell’intervenuto formarsi del relativo titolo utile – ci si duole del fatto che – nel caso stesso – essendosi tale titolo radicatosi da tempo – verrebbe a ledersi il conseguente formatosi affidamento la cui lesione stessa sarebbe perciò ascrivibile ad una mancanza di motivazione; la quale ultima si rileva per non intervenuta definizione dell’attualità dell’interesse pubblico alla demolizione, nonostante il lungo trascorrere del tempo dal momento del completamento dei manufatti in questione;

b – difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; si sostiene, nello specifico, che – al seguito dei confronti tecnicoprogettuali – quanto realizzato riprodurrebbe, senza aggiunte, le dimensioni del fabbricato precedente, con allineamento e sagoma uguali alla precedente stessa: ove la sagoma stessa era già eccedente la sagoma dell’altro edificio esistente a confine;

c – violazione della buona fede e di principi di razionalità ed imparzialità della azione amministrativa; ciò in ragione del fatto che il negativo ripensamento del Comune sarebbe tardivo, contraddittorio ed irrazionale.

3 – La criticata ordinanza così espone e dispone:

"Richiamate:

la denuncia di inizio attività n. 48/2006 presentata il 13.12.2005 dalla sig.ra C.I. per la ristrutturazione edilizia di edificio esistente e creazione di nuova autorimessa interrata in via Maggiore;

l’autorizzazione ambientale n. 71/2004 rilasciata in data 30.09.2004 alla sig.ra C.I. per la ristrutturazione edilizia di edificio esistente e creazione di nuova autorimessa interrata in via Maggiore;

Dato atto che:

– in data 05.06.2006, a seguito di richiesta, le due pratiche edilizie sono state volturate a nome del sig. C.G., nato a Palazzago il 07.07.1948 e residente a Palazzago in via Maggiore, 84;

– in data 06.07.2006 è stato comunicato l’inizio dei lavori relativo alle suddette pratiche edilizie;

Dato atto altresì che:

– in data 21.06.1999 con deliberazione n. 28 il Consiglio comunale approvò un piano attuativo per la ristrutturazione urbanistica del fabbricato di proprietà della sig.ra C.I.;

– il piano non ebbe attuazione in quanto non venne più sottoscritta la convenzione e l’edificio nel 2005 con variante al prg venne ricondotto in zona C1 – residenziale esistente saturazione intensiva – senza obbligo di piano attuativo;

– il progetto di ristrutturazione urbanistica prevedeva la demolizione dei box auto esistenti sul lato nord e lungo il confine est e la costruzione di un porticato con tetto a falde che rispettava la sagoma dei suddetti box;

Riscontrato che:

– a seguito di sopralluogo su richiesta di privato cittadino, nel cantiere di ristrutturazione del fabbricato di proprietà del sig. C.G., sito in via Maggiore mappale 3704, è stata realizzato, lungo il confine est di proprietà, un porticato con soprastante terrazza con parapetto in muratura;

– il porticato e la terrazza soprastante risultano eccedere in dimensioni rispetto ai box auto preesistenti e rispetto alla sagoma dell’edificio esistente confinante;

Richiamato l’art. 62 delle vigenti n.t.a. relativo alla distanza dai confini, che prevede la possibilità di edificare in aderenza qualora sul confine di proprietà già sorga il fabbricato del lotto vicino nel rispetto però delle sagome dell’edificio preesistente;

Considerato che l’area su ci insiste l’edificio è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. di competenza del Comune di Palazzago;

Richiamato l’avvio del procedimento prot. n. 3118 del 07/05/2009 relativo alla verifica di conformità delle opere;

Vista la nota prot. n. 3475 del 21.05.2009 invita dal sig. C.G. in risposta all’avvio del procedimento prot. n. 318 del 07/05/2009;

le deduzioni prot. n. 3475 del 21/05/2009 pervenute dal sig. C.G. non trovano riscontro in quanto:

– la commissione del paesaggio in data 14/02/2006 e l’autorizzazione paesaggistica n. 15/2006 hanno valutato esclusivamente l’inserimento nel contesto dell’intervento senza entrare nel merito alla verifica e al rispetto delle norme urbanistiche per le quali è stata presentata dal progettista la denuncia di inizio attività n. 48/2006 con relativa asseverazione di conformità al p.r.g.;

– il piano di recupero approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28/1999 prevedeva un progetto del portico senza terrazza e comunque non eccedente le dimensioni dei box;

– il porticato con terrazza deve ritenersi nuovo fabbricato in quanto costruito ex novo su parte del sedime dei box demoliti senza rispettare la sagoma dell’edificio confinante preesistente;

Accertata pertanto la difformità all’art. 62 delle vigenti n.t.a. del porticato con soprastante terrazza in quanto eccedente la sagoma del fabbricato confinante e l’altezza dei preesistenti box auto;

Accertato che:

– la proprietà del fabbricato di che trattasi, sito in via Maggiore identificato in castasto con il mappale 3704, risulta essere del sig. C.G. nato a Palazzago il 07/07/1948 e residente a Palazzago in via Maggiore 84;

– il progettista delle opere e direttore dei lavori sono gli archietetti Vitali Massimo e Previtali Fabio con studio in Bergamo via Suardi, 6;

– che l’impresa esecutrice delle opere è la ditta Do.R. snc di Donghi Francesco & C. con sede ad Almenno S. Bartolomeo vin via De Gasperi, 51;

Visto quanto disposto dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto il DPR 380/2001 e s.m.i.;

ORDINA

nei confronti del sig. C.G. nato a Palazzago il 07/07/1948 e residente a Palazzago in via Maggiore, 84 per il fabbricato sito in via Maggiore distinto in catasto con il mappale 3704 la rimozione del porticato e della terrazza per la parte eccedente l’altezza dei preesistenti box auto e la sagoma dell’edificio confinante orde ristabilire le distanza dai confini entro novanta giorni dalla notifica della presente ordinanza".

4 – L’intimato Comune non si è costituito in giudizio.

5 – All’U.P. del 15/12/2010 la causa è stata introitata una prima volta; al seguito ne è scaturita la seguente ordinanza (212/010):

"Si rileva la necessità, per più compiutamente decidere e nella considerazione che il Comune non si è costituito, di ottenere dall’U.T. di quest’ultimo una puntuale relazione su tutti i fatti di causa, chiara ed esaustiva e tramite la quale il Collegio possa chiaramente comprendere a quale specifica porzione materiale del compendio di interesse si riferisca l’ordinanza impugnata alla stregua anche della preventiva e descrittiva individuazione del precedente relativo stato di fatto (a) della sola stessa porzione, del realizzato nell’ambito dei medesimi limiti spaziali e materiali (b) e di quanto del realizzato, sempre all’interno delle medesime coordinate, debba essere demolito (c).

Andrà altresì chiarito se il riferimento alla sagoma riguarda il compendio di interesse del ricorrente in relazione al fatto che il significato mutamento della stessa non fosse postulato in DIA o se, invece, il detto riferimento in atto riguardi un’altra sagoma.

La detta relazione andrà accompagnata da tre lucidi di uguale superficie puntualmente sovrapponibili, dotati di legenda diversamente cromatica tra loro in ordine alle indicazioni plani volumetriche che, in ciascuno di essi, dovranno rappresentare separatamente per ciascuno di essi medesimi le condizioni di fatto di cui sub a) b) e c) come sopra rilevate."

6 – Si rappresenta la risposta del Comune (che ha anche allegato la parte grafica richiesta):

"L’ufficio tecnico comunale ha accertato che nella ristrutturazione del fabbricato il sig. C.G. ha costruito un porticato, con soprastante terrazza praticabile, previsto negli elaborati costituenti la denuncia di inizio attività ma che eccede la sagoma del fabbricato confinante di altra proprietà;

a) stato di fatto: sul confine esisteva una costruzione di proprietà del ricorrente destinata a box che aveva una lunghezza lungo il confine di m. 5.20 e un’altezza totale di m. 2.60;

b) realizzato: sul confine il ricorrente ha costruito un portico in muratura con soprastante terrazza praticabile con parapetto in muratura avente una lunghezza lungo il confine di m. 5.20 e un’altezza totale di m. 4.10 (compreso il parapetto);

c) da demolire secondo ordinanza: l’ordine di demolizione riguarda il parapetto della terrazza e del solaio di calpestio della terrazza per la parte eccedente la sagoma dell’edificio di altra proprietà esistente a confine.

La nuova costruzione del ricorrente (portico e soprastante terrazza) essendo edificata in aderenza al confine doveva rispettare la sagoma dell’edificio esistente di altra proprietà già edificato anche questo in questo in aderenza al confine".

7 – Il detto ufficio non ha tuttavia rilevato quale influenza ritiene abbia, rispetto alla detta ordinanza demolitoria, l’atto 3/11/2009 prot. n. 209 PE 209/0808 P.C. 34, successivo, che pare adottato al seguito di relativa istanza.

7.1 – In sintesi – nonostante quanto sostenuto dal ricorrente – non si riesce a comprendere, anche in fatto, se un tale atto di sanatoria superi l’atto demolitorio qui in discussione.

Tutto ciò è acclarato dal fatto che, su tale specifico punto, nulla annota il ricorrente medesimo. Anzi, quest’ultimo, con un’altrimenti ultima memoria, parrebbe introdurre (dep. 22.IV.2011) un nuovo motivo di ricorso richiamando l’art. 2.12 della NTA del PRG. Nel mentre, anche per questo, la relazione del Comune si appalesa ancora più incompleta.

7.2 – Ve n’è perciò quanto basta per ritenere – visto che, invece di chiarirsi, la vicenda pare tenda a confondersi – necessaria la nomina di un verificatore terzo tramite il quale provvedere a dare utili ed esaustive risposte definitive, pur con riguardo ad altezze, distanze e rapporti di sagome, alla domanda sub 5.

7.2.1 – Costui – così rivisitata tutta la vicenda, con libero accesso e libera visione ed apprensione relativa di quanto in archivio comunale ed in fascicolo di causa depositato e con libertà di visione di luoghi e di trarne misurazioni, – dovrà indicare, nei limiti del dedotto dal ricorrente, senza esclusione di analisi anche in relazione al richiamato art. 2.12 delle NTA e salvo solo tecnicamente dedurne, in autonomo capoverso, se quanto il Comune ordina di demolire sia stato legittimamente disposto (o meno) nei termini tecnici descritti.

In buona sostanza lo stesso dovrà perciò occuparsi della correttezza tecnica dell’operato del Comune solo alla stregua degli stessi profili tecnici introdotti con il 2° ed il 3° motivo di ricorso e fornire autonome risposte. Una volta fornite le dette risposte, lo stesso dovrà verificare se, qualora l’ordinanza di demolizione risultasse tecnicamente o del tutto legittima, se quest’ultima possa essere superata, in seguito alle verifiche tecniche rispetto all’istanza di sanatoria, con atto 3/11/2009 di cui sub 7.

7.2.2 – La inerente relazione dovrà essere redatta in termini chiari, compiuti, precisi ed inequivoci.

Si rammenta che gli eventuali sopralluoghi dovranno essere condotto in contraddittorio con tutti i soggetti intervenuti, con preavviso di data ed ora. Delle relativa risultanze dovrà essere fatto riassunto a margine della relazione di cui sopra.

Il verificatore dovrà allegare tavole grafiche (già in precedenza descritte) al fine di far ben comprendere ogni aspetto concreto dotandole di legende pluricromatiche.

All’atto del deposito della medesima il verificatore allegherà nota spese onnicomprensiva anche per ogni vacazione e per ogni altra spesa rimborsabile, secondo le regole delle spese di giustizia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Il TAR Brescia, sospesa ogni decisione nel merito, in rito anche con riguardo alla vefifica delle completezza del contraddittorio e sulle spese, nomina quale verificatore il responsabile dell’U.T. del Comune di S. Pellegrino Terme affinchè provveda, nei modi e nei termini indicati, depositando tutto quanto sopra richiesto presso la Segreteria dell’adito TAR entro 120 giorni dalla data di notifica della presente o dalla data di ricezione della comunicazione delle stessa se anteriore.

Manda la trattazione del merito della causa alla del 21 marzo 2012

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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