Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25208

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Napoli,con sentenza del 30 giugno del 2009, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale della medesima città in data 9 luglio del 2007,dichiarava non doversi procedere nei confronti di G.V. e S.A., in ordine ai reati edilizi loro ascritti, perchè gli stessi si erano estinti per prescrizione e riduceva ad anni uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 700 di multa, la pena che era stata inflitta al G., quale responsabile del delitto di cui all’art. 349 c.p., per avere, in concorso con i custodi nominati, violato i sigilli apposti al manufatto abusivo allo scopo di completare i lavori. Fatto commesso fino al (OMISSIS), nonchè del delitto di cui all’art. 483 c.p., per avere affermato falsamente, in una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta all’ENEL, che l’utenza da attivare era relativa ad un fabbricato costruito nel 1977 mentre si riferiva ad un fabbricato abusivo da lui costruito nel 2001. Fatto commesso in (OMISSIS).

Ricorre per cassazione il G. per mezzo del proprio difensore deducendo:

1) la violazione delle norme incriminatici e dell’art. 59 c.p., comma 2 e art. 42 c.p. per l’assenza di elementi per attribuire al G., a titolo di concorso con i custodi, la violazione dei sigilli, in quanto il prevenuto non era a conoscenza della qualità di custodi dei presunti concorrenti; relativamente al reato di cui all’art. 483 sostiene che l’abrogazione della L. 4 gennaio del 1968, n. 15, art. 2 ha reso inutile l’autenticazione della sottoscrizione e pertanto, venuta meno l’antigiuridicità del fatto, il falso punibile sarebbe divenuto innocuo secondo l’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 13623 del 2001;

2) mancanza di motivazione sull’affermazione di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.

Per quanto concerne l’assenza di motivazione sulla responsabilità e la carenza di elementi per attribuire al ricorrente la compartecipazione nel delitto di violazione dei sigilli materialmente commesso da altri, si osserva che i motivi, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, si risolvono in sostanza in censure in fatto in ordine alla ricostruzione della vicenda ed all’apprezzamento delle prove.

In proposito i giudici del merito hanno accertato e dato atto che il G., quale esecutore dei lavori, è proprio colui che materialmente ha manomesso i sigilli per proseguire l’attività edilizia. D’altra parte, la consapevolezza di avere proseguito lavori abusivi, come sottolineato dalla Corte, emerge dal fatto che la domanda di condono è stata presentata proprio da lui un’ulteriore riprova del suo interesse alla prosecuzione dei lavori abusivi emerge dalla dichiarazione oggetto del reato di cui all’art. 483 c.p. che gli è stato addebitato.

Per quanto concerne in particolare tale reato, la giurisprudenza citata non è pertinente perchè l’abolizione dell’autenticazione ha fatto venir meno la rilevanza del falso relativo alla sola autenticazione, ma non quello relativo al contenuto della dichiarazione.

L’inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza dei motivi impedisce di dichiarare la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni munite di questa Corte con la sentenza del 22 novembre del 2000 De Luca.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p.;

DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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