T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 953 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 19 ottobre 2009 E.J. impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento 28.10.2008, conosciuto in data 17.9.2009, con il quale il Questore di Brescia respingeva la sua istanza tesa al rilascio di un permesso di soggiorno per conversione da motivi per cure mediche a motivi di lavoro.

Affermava la ricorrente di aver soggiornato in Italia dal 1998 ottenendo il rilascio di permessi di soggiorno fino alla data del 21 febbraio 2004.

Ammalatasi con patologia che le impediva la deambulazione essa abbandonava il posto di lavoro.

Ristabilitasi, ancorchè in modo precario, otteneva in data 17.10.2006 un permesso di soggiorno per cure mediche valevole per un anno. In prossimità della scadenza, in data 9 10.2007 richiedeva alla Questura un permesso di soggiorno per conversione da motivi di salute a motivi di lavoro subordinato, avendo nel frattempo trovato lavoro protratto fino a dicembre 2008 ed oltre presso la ditta M..

Con il provvedimento impugnato la Questura di Brescia respingeva la richiesta di conversione.

In diritto la ricorrente deduceva eccesso di potere ed illogicità di motivazione in quanto con la sua richiesta non intendeva invocare una conversione bensì il passaggio da una condizione ad un’altra, consentito sostanzialmente, a suo avviso, dal T.U. sull’immigrazione.

La ricorrente concludeva chiedendo l’accoglimento del ricorso, vinte le spese del giudizio.

L’amministrazione, a sua volta, costituita per mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, contestava i motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.

Con ordinanza 682 del 13.11.2009 questa Sezione respingeva l’istanza cautelare per la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

All’odierna pubblica udienza il ricorso passava in decisione

Motivi della decisione

Il ricorso appare destituito di fondamento.

Come si evince dalla narrativa in fatto, il provvedimento impugnato del Questore della Provincia di Brescia è fondato in ragione di un duplice ordine di motivi. In primo luogo si denuncia il fatto che la ricorrente, una volta scaduto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, avvenuto in data 21 febbraio 2004, ha atteso ben due anni e otto mesi per chiedere il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno, peraltro, non per motivi di lavoro, bensì per motivi di malattia. E ciò, evidentemente, perché era ben conscia dell’impossibilità di ottenere una proroga per motivi di lavoro, sia per il tempo abbondantemente scaduto, sia in quanto all’epoca non svolgeva alcuna attività. Né appare plausibile la giustificazione di essere stata nel frattempo colpita da infermità, tant’è che comunque avrebbe potuto avanzare richiesta di permesso di soggiorno per motivi di malattia, corredata da idonea documentazione medica, come, del resto, ha successivamente proposto, ma a distanza di oltre due anni e con documentazione riferita all’anno 2006. Probabilmente, come si legge nella relazione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia, depositata in data 7.11.2009, la ricorrente nel periodo in discussione aveva abbandonato il suolo italiano e ciò è avvalorato dal fatto al momento della domanda del permesso di soggiorno per malattia aveva prodotto un nuovo passaporto impedendo così di verificare i suoi movimenti.

In secondo luogo nel provvedimento impugnato si afferma l’impossibilità giuridica di rendere convertibile il permesso di soggiorno ottenuto per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. In effetti nel T.U. ex D.Lgs 286/98 sull’immigrazione non sussiste alcuna norma (cfr. in arg. gli artt.35, comma.3; 43, comma 2, nonché l’art.28, comma 1, lett.c) Reg.) che deponga a favore dell’assunto della ricorrente, la quale in definitiva, al fine di corroborare la sua pretesa non trova di meglio che invocare un non meglio precisato indirizzo favorevole, insito nelle leggi sull’immigrazione, finalizzato ad "autorizzare titoli speciali in condizioni particolari" nelle quali venissero a trovarsi i cittadini stranieri. E’ da considerare, però, che la disciplina dettata dalla legge consente, è vero, il rilascio di titoli di soggiorno finalizzati ad assicurare al cittadino straniero, anche irregolare, bisognoso di cure, le prestazioni sanitarie documentate nei referti medici, ma è altrettanto vero che tali titoli sono provvisori e quindi validi per il periodo di degenza e comunque, mai convertibili, come pretende la ricorrente, in titoli motivati da altre ragioni.

Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono come di norma la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 1000, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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