Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25207

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 19.11.2009 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna alla pena di mesi due d’arresto Euro 6.000 d’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a S.A. quale colpevole di avere eseguito senza permesso di costruire una veranda con telai di ferro e pannelli di vetro.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge penale; manifesta infondatezza della motivazione; travisamento del fatto in ordine al motivo d’appello con il quale veniva richiesta l’assoluzione perchè il fatto non costituisce reato essendo Stata erroneamente disconosciuta la rilevanza del prodotto permesso di costruire in sanatoria datato 2.2.2006.

Erronea era anche la motivazione sia sul diniego di conversione della pena dell’arresto con quella pecuniaria corrispondente il cui riconoscimento non avrebbe comportato la revoca del concesso beneficio della sospensione condizionale della pena sia sul diniego delle attenuanti generiche.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

All’odierna udienza il difensore faceva pervenire richiesta di rinvio che non può essere accolta perchè non risulta che sia stata proclamata l’astensione dalle udienze da associazioni della categoria.

Osserva la Corte che è fondato il motivo sul diniego della conversione della pena dell’arresto con quella pecuniaria corrispondente il cui riconoscimento non avrebbe comportato la revoca del concesso beneficio della sospensione condizionale della pena cfr.

Cassazione Sezione 3 n. 42903/2009 RV. 245272; Sezione 5 n. 18731/2007 RV. 236927, sicchè il reato, commesso il (OMISSIS), è prescritto perchè il termine massimo di anni 4 mesi 6 è decorso il 1 gennaio 2010.

In presenza di una causa d’estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perchè l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia d’annullamento è incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall’art. 129 c.p.p..

Pertanto, poichè non ricorrono i presupposti per applicare il comma 2 della suddetta norma e pronunciare il proscioglimento del ricorrente con formula piena, tenuto conto degli elementi posti in evidenza nella motivazione della sentenza impugnata, la stessa deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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