Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25206

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Questa Suprema Corte,con sentenza del 10 giugno del 2009,annullava l’ordinanza della Corte d’appello di Roma del 15 febbraio del 2008, con cui era stata dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta da R.F.P. avverso la sentenza del tribunale della medesima città che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustiziatale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti, del delitto di furto continuato pluriaggravato ex art. 624, art. 625, nn. 2 e 7 commesso fino al (OMISSIS).

La Corte del rinvio, con sentenza del 12 febbraio del 2010, confermava la decisione impugnata.

Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:

1) la nullità del giudizio di primo grado perchè il proprio difensore di fiducia non vi aveva assistito;

2)la violazione dell’art. 520 c.p.p. perchè la modificazione dell’imputazione era stata notificata al sostituto del difensore d’ufficio anzichè a quello designato ;

3)la violazione dell’art. 157 c.p. per avere la Corte omesso di dichiarare la prescrizione per tutti i fatti commessi fino al (OMISSIS).

Il collegio rileva che il reato si è ormai estinto per prescrizione essendo maturato, alla data del 15 marzo del 2010, il termine prescrizionale prorogato di anni sette e mesi sei di reclusione, previsto dall’art. 157 c.p. sia nel testo attualmente vigente che in quello anteriore.

Il ricorso con riferimento al secondo ed terzo motivo è fondato.

Con riferimento al secondo motivo, si osserva che in tema di diritto di difesa, il nuovo codice di rito, innovando rispetto alla disciplina previgente, ha equiparato, con riferimento alla stabilità dell’incarico, il difensore d’ufficio a quello di fiducia, affermando la sostanziale immutabilità e quindi irrevocabilità dell’incarico d’ufficio, salvo giustificato motivo di sostituzione ovvero di nomina del difensore d’ufficio. Pertanto quando per l’assenza del difensore di fiducia si designa un difensore d’ufficio, il titolare dell’ufficio difensivo resta sempre quello designato originariamente, anche se in qualche udienza viene sostituito a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 4. Invero l’eventuale mancata comparizione in udienza del difensore di fiducia o di quello d’ufficio designato non implica revoca implicita della nomina o della designazione ma determina esclusivamente la necessità di nominare un sostituto a norma dell’art. 97, comma 4. Da ciò consegue che il titolare dell’incarico difensivo rimane sempre quello originariamente designatoci quale, una volta cessata la situazione che aveva dato luogo alla sostituzione, riprende il suo ruolo automaticamente in forza del principio dell’immutabilità della difesa. Dal principio dell’immutabilità della difesa discende che le notifiche vanno effettuate al sostituito (Così Sez. Un 11 novembre 994, Nicoletti, Cass. 26 novembre 2008 M.F. rv. 242436).

Un annullamento con rinvio per la violazione del diritto di difesa sarebbe incompatibile con il principio che impone l’immediata declaratoria di cause di non punibilità.

Con riferimento al terzo motivo si rileva che i furti commessi fino (OMISSIS) si erano prescritti al momento della pronuncia della sentenza impugnata.

Dalla sentenza impugnata non emergono elementi per una pronuncia più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 620 c.p.p.. Annulla Senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto per prescrizione il reato ascritto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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