Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25205 Reati contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni Responsabilità penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 14.5.2009 il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, condannava P.G., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena (condonata) di euro 500,00 di ammenda per il reato di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 34, lett. b) e art. 392, lett. a) perchè, nella qualità di lavoratore dipendente della società "Bernardini Impianti di Bernardini Aldo & C. snc", avente sede in (OMISSIS), effettuava lavori di saldatura elettrica su tubazioni facenti parte di un impianto di distribuzione stradale gpl, senza adottare idonee misure di sicurezza atte ad evitare pericoli di incendio o di propagazione fiamme. Riteneva il Tribunale che la responsabilità dell’imputato emergesse in modo inequivocabile dalle risultanze processuali, avendo egli agito con grossolana imprudenza e senza adottare le necessarie precauzioni, pur svolgendosi l’attività di saldatura nelle vicinanze di un serbatotio di GPL. 2) Ricorre per cassazione il P., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 c.p. e D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 304.

Il Tribunale non ha tenuto conto che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, la violazione contestata non costituisce per i lavoratori subordinati un’ipotesi di reato. Tale D.Lgs. ha infatti abrogato il D.P.R. n. 547 del 1955 e la condotta di cui all’imputazione è sanzionata penalmente solo se attribuibile a soggetti diversi dal lavoratore subordinato (all. 4^ T.U. Salute e D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 63 e 68) Con il secondo motivo denuncia la erronea applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 34 nonchè la mancanza ed illogicità della motivazione, essendo emerso dall’istruttoria dibattimentale che l’imputato non aveva usato fiamme libere e tanto meno manipolato materiali incandescenti. Le cause dell’infortunio occorso al collega di lavoro esulavano completamente dall’oggetto della contestazione. Il Tribunale ha omesso di accertare se la saldatura elettrica sia sussumibile nell’ipotesi prevista dall’art. 34 contestata. Tale norma non vietava l’uso di scintille ma l’uso di fiamme libere. In motivazione non viene spiegato perchè l’utilizzo di scintille o la saldatura elettrica siano sussumigli nella ipotesi contravvenzionale contestata.

3) Come ha evidenziato lo stesso ricorrente, il D.Lgs. n. 81 del 2008, che ha abrogato il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, prevede all’allegato 4^ una disposizione identica a quella di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 34, lett. b) richiamata nella contestazione ("4.1 nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio: 4.1.2 è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate misure di sicurezza"). Non è esatto pera che tale norma sia sanzionata penalmente solo quando la violazione sia commessa dai datori di lavoro.

E’ vero che il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 63, comma 1 prevede che i luoghi di lavoro debbano essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato 4^ e che l’art. 64 prevede che tale obbligo gravi sul datore di lavoro, che, ai sensi dell’art. 68, è sanzionato penalmente se non vi ottemperi. Il medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 59 (come sostituito dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, art. 36) prevede, però, sanzioni penali anche per i lavoratori "per la violazione dell’art. 20 comma 2 lett. b), c), d), e), f), g), h) ed i), e art. 43, comma 3, primo periodo". E tra le violazioni sopra indicate rientrano anche quelle riguardanti la osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della protezione collettiva ed individuale, la corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonchè dei dispositivi di sicurezza, e la utilizzazione in modo appropriato dei dispositivi di protezione. E, secondo la contestazione, al ricorrente veniva addebitato di aver operato imprudentemente in violazione di idonee misure di sicurezza. Vi è quindi "continuità normativa". 3.1) Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.

La norma sanziona penalmente l’uso di "apparecchi a fiamma libera" e la "manipolazione di materiali incandescenti". Il Tribunale, senza minimamente accertare se l’apparecchio per la saldatura elettrica adoperato rientrasse tra quelli previsti e se, comunque, vi fosse stata la manipolazione di materiali incandescenti, si è limitato ad affermare apoditticamente che la condotta posta in essere era connotata da grossolana imprudenza e che essa aveva cagionato l’evento. Ma, come rilevato correttamente dal ricorrente, in relazione ai reato di pericolo contestato bisognava accertare se la saldatura elettrica potesse essere sussunta nelle ipotesi previste dalla norma.

Si imporrebbe, quindi, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nel frattempo però è maturata la prescrizione.

Il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, secondo la previsione più favorevole di cui al previgente art. 157 c.p., è infatti maturato in data 2.5.2010, essendo stato il reato commesso il (OMISSIS).

Va emessa, pertanto, immediata declaratoria di estinzione del reato ex art. 129 c.p.p.. Come ribadito anche dalle sezioni unite, infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità, nè vizi di motivazione, nè nullità di ordine generale (cfr – sent. n. 35490/2009).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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