T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 948Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 27.10.2007 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 7.11.2007, J.Y. impugna il decreto del Questore di Bergamo in data 16.10.2006 – notificato all’interessato in data 13.7.2007 – con cui è stato denegato il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato dalla medesima Questura il 17.11.2003, avendo rilevato che "lo straniero in argomento è risultato condannato dal Tribunale di Bergamo con sentenza divenuta irrevocabile in data 16.10.2004 alla pena di anni uno di reclusione ed euro 5.164,57 di multa per il reato a lui ascritto inerente l’art. 3 comma 1 n. 4 L. n. 75/58, perché concorreva con altri connazionali nell’attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di una donna straniera. Fatto avvenuto in Seriate (BG) il 2.9.1996; che lo straniero in argomento è risultato condannato dal Tribunale di Bergamo, con sentenza divenuta irrevocabile in data 18.4.2003, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato a lui ascritto inerente l’art. 73 comma 5 D.P.R. 9.10.1990 n. 309, per aver illecitamente detenuto al fine di farne cessione a terzi gr. 8 di cocaina, occultata nell’autovettura Seat Toledo targata BGB67926, in uso allo stesso.Fatto avvenuto in Bergamo il 25.1.2003".

Il ricorrente articola le seguenti doglianze:

Con il ricorso all’esame il ricorrente deduce:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione delle regole di condotta amministrativa di cui all’art. 97 Cost.; Eccesso di potere per sviamento dal fine; Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto ed omissione di istruttoria; Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 9 D. lgs. n. 286/98; affermando che l’amministrazione non ha provveduto a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per il rilascio della carta di soggiorno, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta formulata in tal senso in sede di partecipazione procedimentale e così violando l’art. 10 bis della L. 241.

2) Violazione di legge ad erronea applicazione di quanto disposto dagli articoli 5 e 9 D. lgs. 286/90. Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà; sostenendo il sussistere dello status di soggiornante di lungo periodo in forza del quale non può operare una valutazione astratta della pericolosità sociale, occorrendo una concreta isamina della situazione personale e familiare del cittadino extracomunitario.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del gravame.

Con relazione in data 6.11.2007 (depositata in giudizio dall’Avvocatura di Stato il 17.12.2007) l’Amministrazione ha evidenziato le ragioni a sostegno del diniego.

Alla Camera di consiglio del 20.12.2007 (ord. n. 952/07) la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Peraltro, il Consiglio di Stato, con ord. N. 2669/08 del 205.2008, accoglieva l’appello proposto dal ricorrente, evidenziando che "l’appello cautelare non appare del tutto privo di fumus, avuto riguardo all’inserimento dell’appellante in Italia, e rilevato al contempo che l’appellante subirebbe un danno grave ed irreparabile dall’esecuzione dell’ordinanza del TAR e del provvedimento impugnato in primo grado;".

In data 27.4.2011 il ricorrente produceva documentazione ulteriore.

Il 5.5.2011 l’Avvocatura dello Stato depositava memoria illustrativa con la quale insisteva per il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza dell’8.6.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame, il cittadino albanese Y.J. impugna il decreto del Questore di Bergamo con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, evidenziando la sussistenza di due condanne penali a carico del medesimo per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione detenzione di droga.

Il ricorrente rappresenta:

– di essere entrato in Italia all’inizio degli anni "90 con regolare permesso di soggiorno rilasciato la prima volta il 18.3.1991 rinnovato sino al 1.3.2006;

– che successivamente anche la moglie si trasferiva in Italia con permesso di soggiorno rilasciato per la prima volta in data 18.9.1999 e valido fino al 1.2.2007;

– che il 17.9.2000 nasceva il figlio Bruno di anni 8 che frequenta la scuola primaria (all’atto della proposizione del ricorso);

– di aver prestato continuativa regolare attività lavorativa presso diverse società (allegandi i modelli Cud 2004, 2005 2006 e 2007).

Con il primo motivo, il ricorrente afferma che l’Amministrazione non ha provveduto a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per il rilascio della carta di soggiorno, dimostrando di non aver preso in esame l’apporto fornito in sede procedimentale da esso fornito a seguito di comunicazione di avvio del procedimento, così violando l’art. 10 bis della L. 241.

Il motivo – tratteggiati i caratteri differenziali dei presupposti per il rilascio del permesso o rinnovo del permesso di soggiorno e il rilascio della carta di soggiorno – evidenzia che in questo secondo caso la pericolosità sociale è comparata con altri interessi direttamente connessi quale la vita familiare del soggetto.

Con il secondo motivo, il ricorrente richiama la modifica introdotta dal D.lgs. n. 3/2007 in attuazione della direttiva 2003/109/CE per la concessione del permesso di soggiorno ai soggetti cosiddetti soggiornanti di lungo periodo, sostenendo che attraverso la direttiva comunitaria si è venuto ad attribuire – in favore dei soggetti che soggiornato da oltre cinque anni – lo status di soggiornante di lungo periodo.

Il ricorso non risulta fondato.

In via generale, va rilevato che:

– l’art. 4 comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998 – nel prevedere la non ammissione e l’impossibilità di continuare il soggiorno in Italia per i cittadini extracomunitari autori di reati oggettivamente gravi e che comunque destano particolare allarme sociale – introduce un automatismo che opera nel caso in cui la responsabilità del soggetto straniero risulta essere stata accertata dall’Autorità Giudiziaria a seguito di procedimento penale e conclusiva sentenza di condanna (anche "patteggiata") nei suoi confronti.

– attraverso l’art. 4, D.lgs. n. 189 del 2002 il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di pericolosità sociale ritenendo, del tutto ragionevolmente e nell’ambito della discrezionalità che gli compete, la sussistenza di tale elemento nella responsabilità del soggetto, accertata giudizialmente, per la commissione di reati di particolare gravità.

– la preclusione al rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno di cui agli art. 4 e 5, d.lg. n. 286 del 1998 non rappresenta una sanzione accessoria alla condanna o una misura di sicurezza, bensì un effetto di natura amministrativa che il legislatore ha deciso di far direttamente discendere dal fatto storico consistente nella condanna riportata per taluni specifici reati, che vengono considerati come oggettivi e presuntivi indici di pericolosità sociale.

– siffatto automatismo è stato ritenuto conforme a Costituzione, con sentenza n. 148 del 2008 delle corte costituzionale.

Venendo alla fattispecie all’esame, va rilevato che con il provvedimento in questa sede impugnato il Questore ha rilevato che il richiedente il rinnovo del permesso risultava aver riportato due condanne penali: una prima condanna (divenuta irrevocabile in data 16.10.2004) alla pena di anni uno di reclusione ed euro 5.164,57 di multa per concorso con altri connazionali nell’attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di una donna straniera; la seconda (divenuta irrevocabile in data 18.4.2003) alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per aver illecitamente detenuto al fine di farne cessione a terzi gr. 8 di cocaina.

Le doglianze formulate dal ricorrente muovono da un non condivisibile presupposto, vale a dire l’automatica acquisizione della condizione di soggiornante di lungo periodo al decoro del quinquennio di permanenza nel territorio nazionale.

Ma così non è.

Il D.Lgs. 8.1.2007 n. 3 – dando applicazione alla direttiva 2003/109/CE – ha introdotto nel T.U. sugli stranieri (D.Lgs. n. 286/98) il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.

L’art. 9 del D.Lgs. n. 286/98 prevede infatti che: "Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienicosanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo…".

E’ evidente che diviene soggiornante di lungo periodo solo il soggetto che – fatta richiesta del rilascio di detto particolare, più favorevole, titolo – ne ottenga dalla Questura, una volta riscontrato il possesso dei relativi requisiti, il rilascio.

In altri termini, la disciplina che subordina il diniego del permesso a valutazioni ulteriori rispetto alla commissione di certi reati è applicabile solo agli stranieri che soddisfano particolari condizioni, individuate puntualmente dal citato art. 9, comma 1 (quali: a) possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità; b) a dimostrazione della disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale; c) dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo) e che abbiano chiesto il permesso per soggiornanti di lungo periodo e non già a che, come il ricorrente dimori da tempo in Italia senza neppur aver richiesto il rilascio del suddetto particolare titolo.

La richiesta di ottenere il rilascio della carta di soggiorno, formulata nell’ambito del procedimento di rinnovo del permesso, non poteva in ogni caso essere presa in considerazione dall’Amministrazione perché riguardava un differente procedimento.

Neppure la contestuale pendenza di un procedimento di riabilitazione rilevava ai fini della valutazione dell’Amministrazione, poiché la riabilitazione comporta la cessazione degli effetti penali della condanna, ma non può far venir meno la condanna come accertamento, storicamente avvenuto, di un illecito commesso dal soggetto.

Sussistono giusti motivi, attesa la natura del giudizio, per addivenirsi alla compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere, Estensore

Mario Mosconi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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