Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 882/09

viso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere, relatore

Riccardo Savoia – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1243/2007 proposto da Vignola Fausto, rappresentato e difeso dagli avvocati Ivone Cacciavillani e Chiara Cacciavillani, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,

contro

il Ministero della Difesa ed il Comando generale dell’Arma dei carabinieri in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

e nei confronti

di Ferace Francesco, Donato Lucio, Isidori Mauro e Rota Gelpi Paolo, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del foglio ministeriale 16.4.2007 n. GMIL/.03-II/5/1/2007/34944, inerente selezione dell’avanzamento al grado di colonnello dell’Arma dei carabinieri; nonché per la collocazione del ricorrente nel ruolo di avanzamento al grado di colonnello con decorrenza di legge e per la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della differenza del trattamento economico a far data dalla collocazione nel grado di colonnello.

Visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la segreteria con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione del Ministero della Difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il Tenente-Colonnello in SPE dei Carabinieri Fausto Vignola espone di essere stato inserito nel quadro di avanzamento al grado di colonnello per il 2007 e di essere stato giudicato, dalla competente commissione, idoneo, ma collocato in posizione non utile per la promozione (18° posto, con punti 26,88).

Ritenendo tale valutazione non corretta – ed invero, nel 2003 era stato giudicato idoneo con punti 27,57 e collocato al 53° posto, nel 2004 idoneo con punti 27,80 e collocato al 46° posto, nel 2005 nuovamente idoneo con punti 28,10 e collocato al 23° posto, nel 2006 sempre idoneo con punti 28,46 e collocato al 21° posto, e nel 2007, come s’è detto, 26,88 punti e collocato al 18° posto (tutti collocamenti, quelli testè enucleati, non utili all’avanzamento): donde l’evidente anomalia rappresentata dal fatto che il punteggio, in costante aumento nei primi tre anni, ha avuto un improvviso calo nell’ultimo, nonostante l’attribuzione delle funzioni di comandante responsabile in sede vacante presso il COESPU -, l’interessato, con il presente ricorso, ha impugnato l’esito del predetto giudizio di avanzamento.

A sostegno del gravame egli deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, 14, 15, 24, 25, 26 e 27 del D.L.gs. 30.12.1997 n. 490, richiamati dagli artt. 11, 15 e 36.1/b del DLgs 5.10.2000 n. 298, nonché del D.M. 2.11.1993 n. 571, ed eccesso di potere per difetto di motivazione sia in senso relativo (il ricorrente, infatti, a differenza dei controinteressati aveva dato e stava dando concreta dimostrazione dell’attitudine all’esercizio di mansioni superiori, essendo effettivamente investito, in qualità di comandante responsabile in sede vacante del COESPU, delle funzioni del grado superiore) che assoluto (l’inusuale crollo del punteggio attribuitogli nel 2007), e per travisamento dei fatti: evidenziando, in particolare, come le regole del giudizio in subiecta materia siano state “con molta puntualità e straordinaria aderenza al caso specie enunciate ed applicate nella sentenza di codesto TA 4306 del 2005 (Palmieri contro Difesa), che viene qui ob relationem integralmente richiamata, da aversi per integralmente trascritta stante l’assoluta (e inusitata) identità di posizioni giuridiche investite dai due ricorsi”.

Resistono il Ministero della Difesa ed il Comando generale dei Carabinieri eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di cui il ricorrente chiede l’annullamento: nel merito, comunque, ne argomenta l’infondatezza, chiedendone, conseguentemente, la reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 12 marzo 2009.

DIRITTO

1.- Va preliminarmente rilevato che, ai sensi dell’art. 21, I comma della legge n. 1034/71, il gravame è ammissibile ogni qual volta – come nel caso di specie, ove sono stati evocati in giudizio ben quattro controinteressati – esso sia stato notificato “almeno ad alcuno” tra i controinteressati: né il collegio ritiene opportuna l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, attesa l’infondatezza del ricorso qui proposto e la sua conseguente reiezione, atteso che non pregiudica soggetti terzi.

2.- Il ricorso è nel merito, come si è testè accennato, infondato: a tal proposito deve anzitutto precisarsi che la sentenza n. 4306/05 di questo Tribunale – alle cui regole di valutazione per l’avanzamento di grado ivi enucleate la difesa dell’odierno ricorrente s’è integralmente richiamata, attesa “l’assoluta…identità di posizioni giuridiche investite dai due ricorsi” – è stata riformata dalla quarta sezione del Consiglio di Stato che, con decisione 5.2.2009 n. 678 (le cui argomentazioni, rimeditata la questione, il collegio condivide), ha respinto il ricorso di primo grado.

3- Con il presente gravame, che ha ad oggetto il giudizio emesso dalla Commissione per l’avanzamento a scelta al grado di colonnello dell’Arma dei Carabinieri, il ricorrente si duole dell’inadeguatezza del punteggio di merito assegnatogli rispetto a quello attribuito agli altri candidati alla medesima promozione, nei confronti dei quali sarebbero stati formulati giudizi immotivatamente più favorevoli.

3.1.- Come noto, la giurisprudenza in subiecta materia è ferma nel ritenere che il sistema di promozione a scelta non implica una comparazione tra gli scrutinandi, ma una valutazione in assoluto di ciascuno di essi, talché l’iscrizione in quadro è determinata dalla posizione conseguita dall’ufficiale nella graduatoria stilata sulla base del punteggio attribuitogli. Tale valutazione è caratterizzata da amplissima discrezionalità, essendo riferita ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, con la conseguenza che il giudizio di avanzamento operato dalla commissione è la risultante di una valutazione complessiva nella quale assumono rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, sicché non è possibile scindere i singoli elementi per conferirvi individualmente un rilievo decisivo nel giudizio unitario.

La stessa giurisprudenza afferma, altresì, che sia l’eccesso di potere in assoluto, sia quello relativo, non possono essere ricavati da una nuova valutazione analitica di tutti gli elementi, da parte del giudice, che non può sostituire la propria valutazione a quella operata dall’autorità amministrativa, e che per essere rilevanti tali vizi devono emergere dalla documentazione con assoluta immediatezza, essendo la valutazione della commissione sindacabile solo in presenza di aspetti di incoerenza o irragionevolezza così evidenti e di immediata percezione da far supporre che i punteggi siano frutto di elementari errori o del ricorso a criteri impropri volti al raggiungimento di finalità estranee a quella di individuare i soggetti più idonei alle funzioni di grado superiore da ricoprire (CdS, IV, 17.7.2000 n. 3930).

3.2.- I motivi proposti con il ricorso in esame configurano il vizio di eccesso di potere sia in senso assoluto che in senso relativo.

3.2.1.- Per ritenere sussistente il primo tipo di vizio ci si dovrebbe trovare in presenza di una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni delle voci interne, conseguimento dei primi posti nei corsi di base e in quelli successivi di aggiornamento professionale) ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento: sicchè i sintomi di tale vizio possono cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale da rendere a prima vista il punteggio a lui attribuito del tutto inadeguato (CdS, IV, 5.2.2009 n. 678 cit.).

Orbene, come incontestatamente evidenziato dalla difesa erariale, l’odierno ricorrente:

– al termine dei vari corsi formativi si è classificato in posizioni non lusinghiere (corso di applicazione: 39° su 53; corso d’istituto: 26° su 57);

– nel grado di capitano e nell’incarico, tipico del grado, di comandante di compagnia, ha riportato un abbassamento di qualifica passando da “superiore alla media” a “nella media”;

– ha ottenuto la qualifica apicale di “eccellente” per la prima volta dopo 11 anni dalla nomina a sottotenente;

– ha ottenuto la prima espressione elogiativa, che differenzia articolatamente il giudizio apicale di “eccellente”, dopo 17 anni di servizio;

– nell’incarico, con il grado di tenente colonnello, di Comandante provinciale di Como ha fatto registrare una flessione di rendimento, venendo giudicato con la sola qualifica apicale priva di espressioni elogiative (a fronte del precedente “eccellente con apprezzamento”);

– nello stesso grado, dopo aver riportato la qualifica di “eccellente con vivo compiacimento”, ha fatto registrare un abbassamento delle espressioni elogiative riportando il meno lusinghiero “compiacimento”.

Il ricorrente, peraltro, nel corso della carriera non è mai stato valutato con un elogio superiore a “vivo compiacimento”: segno evidente del fatto che non ha mai raggiunto quella posizione di assoluta preminenza tale da giustificare la sussistenza del lamentato vizio di eccesso di potere in senso assoluto.

Quanto, poi, al decremento di punteggio rilevato nel 2007, va evidenziato che analogo decremento – che, comunque, ha comportato al ricorrente un miglior collocamento nella graduatoria finale rispetto all’anno precedente, in linea con il costante avvicinamento (avvenuto nel corso dei quattro anni in esame) verso la posizione utile – ha interessato tutti i candidati: il che dimostra che la commissione ha utilizzato i medesimi criteri di giudizio nei confronti di tutti gli ufficiali scrutinati e, quindi, l’assenza di qualsiasi discriminazione in danno del ricorrente.

La lieve differenza che si constata tra il decremento del punteggio del ricorrente (1, 58) ed il decremento del punteggio dei controinteressati (1,51) va, ovviamente, ascritta alla circostanza che questi ultimi presentavano un profilo complessivo, in termini di qualità fisiche, morali, caratteriali, professionali, culturali e di tendenza di carriera, maggiormente pregnante: ma ciò attiene alla comparazione tra soggetti, la cui ammissibilità viene esaminata al punto successivo.

3.2.2.- Quanto all’eccesso di potere in senso relativo, tale vizio si sostanzia, alla stregua delle censure quivi formulate, nell’asserita inadeguatezza del punteggio attribuito dalla commissione al ricorrente rispetto a quello assegnato ai controinteressati.

Va anzitutto precisato che, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza, la verifica dell’inadeguatezza del giudizio espresso nei confronti del ricorrente non è, in via di principio, preclusa al giudice amministrativo, ma deve essere circoscritta nei limiti del controllo della sussistenza di una illogicità manifesta o di altri vizi palesi nell’attività di assegnazione del punteggio da parte della commissione, il che si verifica allorquando la disomogeneità del criterio di valutazione emerga dall’esame della documentazione caratteristica con immediatezza e con portata tale da non lasciare dubbi sul travalicamento, da parte della commissione stessa, dei limiti della sua ampia discrezionalità.

In altre parole, non è censurabile il giudizio della commissione in presenza di differenze minime fra i candidati – ed in ciò va ravvisata l’inammissibilità della censura di difetto di motivazione portata nei confronti della modesta differenza (pari a 0,024) nel decremento di punteggio attribuito al ricorrente rispetto ai controinteressati -, essendo apprezzabili esclusivamente le palesi aberrazioni di giudizio che, oggettivamente irrazionali ed estranee alla discrezionalità, ne impedicono la riferibilità al “merito amministrativo” (CdS, IV, 5.2.2009 n. 678 cit.).

Sennonché, in relazione al dedotto vizio di carenza di motivazione in senso relativo, il ricorrente – al di là del riferito incarico di comandante responsabile del COESPU, in punto di attitudine alle funzioni superiori – non procede ad alcun confronto con i pari grado chiamati in giudizio, ma si limita a rilevare in modo generico ed astratto la “non corretta comparazione valutativa dei [propri] dati…con quelli degli altri concorrenti collocati in posizione poziore e comunque utile all’avanzamento”.

Comunque – come si è detto innanzi -, l’indagine del giudice non potrebbe essere incentrata esclusivamente su una valutazione comparativa del soggetto che è insorto in sede giurisdizionale con i pari grado che lo precedono, in relazione ai titoli conseguiti e ai precedenti di carriera, non potendo l’impugnazione fondarsi su enunciate maggiori capacità del ricorrente in comparazione con i pari grado e dovendo il giudice limitarsi a verificare complessivamente la ragionevolezza del criterio seguito dall’amministrazione e la concreta attuazione di questo con riferimento al soggetto che ne lamenta il mancato rispetto (Cons. St., IV, 4.3.2003 n. 1186).

Orbene, l’infondatezza del formulato rilievo risulta di immediata evidenza dalla lettura del giudizio – che certamente contiene anche la valutazione dell’incarico conferitorgli – attribuito dai vari commissari al ricorrente e, rispettivamente, ai controinteressati relativamente al profilo “attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore”:

– RICORRENTE: emergente, rilevante, elevata, alta, rilevante, rilevante, alta, rilevante, elevata;

– FERACE: altissima, elevatissima, notevolissima, spiccata, notevolissima, elevatissima, certamente spiccata, certamente spiccata, spiccata;

– DONATO: notevolissima, molto elevata, molto alta, molto alta, molto alta, molto elevata, molto elevata, molto rilevante, emergente;

– SIDORI: elevatissima, molto alta, molto alta, molto alta, emergente, molto alta, spiccata, emergente, molto alta;

– ROTA: emergente, molto elevata, molto elevata, emergente, emergente, emergente, molto elevata, emergente, molto alta.

Non occorre essere analista linguistico né addentro ai tecnicismi militari per rilevare come i giudizi sui controinteressati in merito al predetto profilo si collochino inequivocabilmente su un piano poziore rispetto a quelli relativi al ricorrente.

Conclusivamente, non emergono dagli atti di causa aspetti di manifesta illogicità o irragionevolezza, per evidente disomogeneità dei criteri di valutazione, tali da inficiare i giudizi emessi dalla commissione.

4.- Per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo respinge.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 12 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 1243/07

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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