T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 947 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 3.4.2007 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 26, Z.A. impugna il decreto del Questore di Bergamo in data 25.1.2007, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Latina il 1.8.2003 per iscrizione alle liste di collocamento.

Il ricorrente prospetta violazione della Direttiva del Consiglio Ce 26.11.2003, la quale all’art. 13, prevede che i cittadini dei paesi terzi soggiornanti di lungo periodo hanno diritto a godere di permesso di soggiorno indipendentemente dall’attualità di un rapporto di lavoro.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del gravame.

Con relazione in data 10.5.2007 l’Amministrazione ha evidenziato che l’esame istruttorio della pratica aveva rilevato l’assoluta assenza di redditi pregressi in capo al richiedente.

Alla Camera di consiglio del 2.8.2007 (ord. N. 609/07) la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, evidenziando che "il ricorrente risulta disoccupato da oltre 3 anni e inoltre non pare essersi attivato per la ricerca di un impiego dopo il rilascio del permesso di soggirno per attesa occupazione;" e che il medesimo "non ha dato conto dello svolgimento di un’attività lavorativa seppur modesta".

In data 16.2.2011 i difensori del ricorrente hanno depositato documentazione proveniente dallo Sportello stranieri di Pioltello, illustrante l’attuale situazione lavorativa del ricorrente.

Alla pubblica udienza dell’8.6.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame, il cittadino marocchino Z.A. impugna il provvedimento del Questore di Bergamo, in data 25.1.2007, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Latina il 1.8.2003 per iscrizione alle liste di collocamento.

Il decreto – dopo aver rilevato che "lo straniero… non allegava nessuna situazione lavorativa, chiedendo il rilascio ancora per iscrizione liste collocamento. Iscrizione nelle liste di collocamento"- evidenzia che "il Ministero dell’Interno, in risposta al quesito specifico relativo all’art. 22 comma 9 del D.Lgs. 286/98, ha espressamente e testualmente indicato "l’iscrizione nelle liste di collocamento, a qualsiasi titolo ottenuta, consente al cittadino extracomunitario l’ulteriore permanenza nel territorio nazionale, come indicato dall’art. 37 comma 6 del DPR 394/99 e successive modifiche, per un periodo non superiore a sei mesi, a partire dalla data dell’iscrizione stessa, trascorso il quale interessato deve lasciare territorio dello Stato, salvo che instaurato un rapporto di lavoro…""

Il ricorrente lamenta la violazione della direttiva del Consiglio n. 109 del 26.11.2003 sullo status dei cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo, sostenendo che detta disciplina sarebbe ad esso applicabile. In particolare, in forza dell’art. 13 della suddetta direttiva, l’espellibilità è subordinata alla sussistenza di comportamenti personali che costituiscano una minaccia sufficientemente grave all’ordine pubblico. Il ricorrente afferma di avere diritto alla considerazione alla stregua di tale normativa della insussistenza di un pericolo per l’ordine pubblico, mentre egli ha tenuto per sei anni un comportamento corretto lavorando.

Il ricorso non risulta fondato.

Innanzi tutto va rilevato che parte ricorrente non contesta la proposizione motivazionale posta a base del diniego, ma ne sostiene il superamento alla stregua della asserita sussistenza dei requisiti per ottenere le garanzie riconosciute al soggiornante di lungo periodo.

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, va escluso che la disciplina del permesso per i soggiornanti di lungo periodo non è applicabile a chiunque si trovi in Italia da almeno 5 anni, bensì solo a chi soddisfi le condizioni elencate nel comma 1 dell’art. 9 del d.l.vo 1998 n. 286 – come modificato dal D.lgs. n. 3/ 2007 che ha recepito la direttiva comunitaria n. 2003/109/CE -: a) il possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità; b) la dimostrazione della disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale; c) la dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo.

Infine, la documentazione prodotta in data 16.2.2011 dalla difesa del ricorrente risulta irrilevante nel presente giudizio, che ha ad oggetto il provvedimento del 25.1.2007. La sussistenza di elementi sopravvenuti – ai sensi dell’art. 5, c. 5 del D.Lgs. n. 286/98 – deve essere valutata sino al momento in cui l’Amministrazione si pronuncia ma non oltre, in sede di giudizio. I nuovi elementi potranno essere fatti valere in sede amministrativa, in sede di richiesta di un nuovo permesso, ove ne sussistano le condizioni.

Sussistono giusti motivi, attesa la natura del giudizio, per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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