Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 23516

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

K.A. ricorre per cassazione nei confronti del provvedimento in epigrafe che ha rigettato il ricorso di con il quale è stato richiesto l’annullamento del provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso Questore di Piacenza in data 3.10.2007 in esecuzione del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto Di Piacenza.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 per avere il giudice di pace ritenuto legittimo il provvedimento di espulsione perchè fondato unicamente sul diniego del rinnovo del permesso di soggiorno è inammissibile sia perchè in esso non si fa alcun cenno al provvedimento del Questore oggetto della convalida impugnata sia comunque per inidoneità del quesito posto che con il medesimo si richiede unicamente se sia legittima l’espulsione disposta sulla base del mero rifiuto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, senza indicare quale sia il principio di diritto al quale si è attenuto il giudice del merito e quale sia invece quello che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto attenersi.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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