Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25201 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 27.05.2010 la Corte d’Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano confermava la condanna alla pena della reclusione inflitta nel giudizio di primo grado a L.S. perchè colpevole di avere, quale titolare dell’omonima impresa, al fine di non versare all’INPS le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, eseguito denunce mensili obbligatorie (modelli DM10) in tutto o in parte non conformi al vero e di avere omesso di presentare denunce obbligatorie, fatti da cui era derivato l’omesso versamento di contributi per importi mensili non inferiori al maggior importo tra Euro 2.582,28 e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (Euro 5.100 per il mese di novembre 2002 e Euro 4.169 per il mese di dicembre 2002).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato esponendo che illegittimamente era stata ritenuta la configurabilità del reato di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37 perchè dall’omessa presentazione dei mod. DM10 era derivato un omesso versamento di contributi superiore, nel mese, non solo alla somma di Euro 2.582,28, ma anche all’importo corrispondente al 50% dei contributi complessivamente dovuti.

Tale interpretazione non era condivisibile perchè la norma prevede, per la sussistenza del reato, che l’omesso versamento mensile, conseguente all’omessa denuncia mensile, sia superiore al maggiore importo tra Euro 2.582,28 mensili e il 50% dei contributi complessivamente dovuti con riferimento a ciascun mese, sicchè, nella specie, non era stata superata la soglia di punibilità.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La L. n. 689 del 1981, art. 37 come modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 1, attribuisce rilevanza penale all’omissione delle denunce mensili obbligatorie quando dal fatto derivi l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalla legge per un importo mensile non inferiore al maggior importo tra Euro 2.582,28 e il 50% dei contributi complessivamente dovuti.

Ragioni di ordine logico, letterale e sistematico inducono a preferire l’interpretazione data dai giudici dell’appello stante che la norma disciplina le denunce mensili obbligatorie poste a carico del datore di lavoro stabilendo due parametri per attribuire rilevanza penale all’omesso adempimento:

1. l’importo mensile riferito a tutto quanto a titolo di contributi, deve essere versato in un determinato mese dell’anno con riferimento alle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti non deve essere inferiore agli Euro 2.582,28;

2. il 50% dei contributi complessivamente dovuti, all’evidenza per la pluralità dei lavoratori effettivamente impiegati nell’azienda, va riferito a ciascun mese, stante che il calcolo deve essere ancorato a dati omogenei e inerenti all’ambito temporale presupposto dalla norma, mentre la dilatazione, ancorata all’avverbio complessivamente, porterebbe all’introduzione nel calcolo di dati variabili con gli effetti distorsivi segnalati nella sentenza impugnata.

Nel caso in esame, è stato accertato, con adeguata motivazione, il superamento della soglia di punibilità, per nulla contrastato dalla generica censura difensiva.

L’inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. Cassazione SU n. 32/2000, De Luca, RV. 217266.

Grava, quindi, sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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