T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 945

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente (nella sua qualità di liquidatore della L. srl) impugna il provvedimento del 20. 1. 2000 con cui il Comune di Asola ha imposto l’onere reale ex art. 17 dlgs. 22/97 sui suoli di proprietà della L. oggetto di una procedura di bonifica di cui l’ente pubblico aveva dovuto farsi carico in luogo del responsabile dell’inquinamento e del proprietario.

La vicenda in esame ha già interessato questo Tribunale, in quanto:

– con sentenza 1038/2009 il Tar ha annullato l’ordine rivolto alla L. di effettuare la bonifica in quanto proprietario incolpevole;

– con sentenza 1313/2010 il Tar ha, invece, respinto il ricorso contro il provvedimento con cui il Comune disponeva la bonifica d’ufficio con occupazione d’urgenza ed approvazione progetto esecutivo lavori.

L’apposizione dell’onere reale è un seguito di tale ultimo contenzioso, perché è un passaggio successivo del medesimo procedimento amministrativo finalizzato all’esecuzione della bonifica d’ufficio.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo per mancanza di comunicazione d’avvio;

2. il provvedimento sarebbe illegittimo per illegittimità derivata dalla illegittimità dei due provvedimento impugnati con i ricorsi precedenti;

3. il provvedimento sarebbe illegittimo per incompetenza, essendo stato emesso dal Consiglio comunale un atto che rientra nella competenza residuale della Giunta o dei dirigenti;

4. il provvedimento sarebbe illegittimo per travisamento del fatto in quanto la L. (proprietaria dal 1985) non sarebbe responsabile dell’inquinamento da ricondurre al precedente proprietario dei suoli (la F.).

Si costituiva in giudizio il Comune di Asola che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Interveniva ad opponendum la Regione Lombardia, che pure chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 25. 5. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

I. Il ricorso ha verosimilmente perso di interesse per le parti, che hanno nelle more raggiunto un accordo stragiudiziale per la definizione di tutte le pendenze intercorrenti tra loro. Non c’è peraltro una dichiarazione di perdita di interesse, ed occorre deciderlo nel merito.

II. Nel merito, il ricorso è comunque infondato, in quanto:

– non è fondata la deduzione di mancanza di comunicazione d’avvio del procedimento di costituzione dell’onere. L’onere reale non è stato costituito con la delibera impugnata, in quanto già "gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3" (art. 17, 10, d.lgs. 22/97). La delibera formale serviva soltanto per quantificare la spesa sostenuta dal Comune (a fronte del quale esiste l’onere) e per iscrivere lo stesso nel certificato di destinazione urbanistica dell’area. In un contesto di questo tipo, di atto meramente dichiarativo, la partecipazione dell’interessato sarebbe stata irrilevante;

– non è fondata la censura di illegittimità derivata dalla illegittimità dei precedenti provvedimenti impugnati, in quanto la costituzione dell’onere riposa solo sulla circostanza che l’amministrazione abbia effettivamente eseguito una bonifica d’ufficio, non sulla circostanza che il proprietario del sito sia anche da considerare responsabile dell’inquinamento; il giudizio sulla apertura della bonifica d’ufficio si è chiuso con il rigetto della domanda di annullamento proposta dalla ricorrente, che quindi non può dedurre illegittimità derivate di sorta;

– non è fondata la censura di incompetenza del Consiglio comunale, in quanto – pur non essendo esplicitato nell’atto il riferimento normativo che ha indotto ad incardinare la competenza nel Consiglio comunale – il provvedimento è stato assunto dall’organo consiliare in esecuzione della norma dell’art. 42, co. 2, lett. l), l. 267/00, che assegna a questo "acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari", norma la cui applicazione è ad una prima prospettazione richiamabile nel caso in esame che riguarda la costituzione di un onere reale, quindi situazione soggettiva assimilabile a quella che nasce dai trasferimenti immobiliari;

– non è fondato il quarto motivo in cui si sostiene nuovamente che il proprietario non sarebbe responsabile dell’inquinamento, in quanto, come si è già detto trattando al motivo 2, la circostanza è irrilevante nel procedimento di formazione dell’onere reale, né si può sostenere che si tratta di applicazione retroattiva di norma a fatto di inquinamento antecedente, atteso che l’onere reale non viene iscritto per l’aver cagionato l’inquinamento, ed anzi tale circostanza è del tutto estranea perchè l’onere reale non costituisce una sanzione per non aver bonificato il sito, ma è solo la conseguenza dell’attività di ripristino ambientale realizzata d’ufficio dall’ente pubblico nell’interesse della collettività; nel sistema dell’esecuzione d’ufficio della bonifica non eseguita dal responsabile, "il d.lg. n. 22 del 1997 prevede che accanto alle responsabilità dell’inquinatore si collocano, ad ulteriore garanzia dell’esecuzione degli interventi previsti, quelle del proprietario del sito inquinato. La responsabilità dell’inquinatore e quella del proprietario si fondano su presupposti giuridici diversi e hanno differente natura" (CdS, VI, 4561/2010). Si tratta di una mera responsabilità da posizione, che scatta nel momento in cui inizia la procedura amministrativa d’ufficio volta alla bonifica, che è iniziata nel 1995 (a quanto risulta dal primo considerato del provvedimento comunale), rispetto alla quale quindi non può essere ipotizzata alcuna responsabilità da posizione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (l’importo è limitato, perché limitata è stata l’attività difensiva svolta dalle parti resistenti ed intervenienti) (in punto di condanna alle spese in favore dell’interveniente v. CdS, IV, 53/98: agli effetti della condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa è ininfluente che quest’ultima sia entrata nel processo a seguito di notifica del ricorso da parte del ricorrente ovvero di propria iniziativa a mezzo di atto di intervento).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Asola e della Regione Lombardia delle spese di lite, che determina in euro 500, oltre i.v.a. e c.p.a. (se dovute), per ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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