Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25199

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 18.03.2009 la Corte d’Appello di Napoli confermava la condanna alla pena della reclusione inflitta nel giudizio di primo grado a B.U., C.A., G.G. per avere fatto contrabbando di kg. 5.300 di tabacchi lavorati esteri accertamento del (OMISSIS).

Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando B. mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti genetiche: C. e G. mancanza di motivazione sull’affermazione di responsabilità perchè il loro coinvolgimento nel contrabbando era stato ritenuto sol perchè essi erano stati trovati in prossimità del luogo ove venivano depositati i tabacchi.

Aggiungeva G. che il fatto doveva essere qualificato come favoreggiamento personale per aver posto a disposizione dei coimputati il luogo ove parcheggiare i mezzi.

Chiedevano l’annullamento della sentenza.

I ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge.

Sul diniego delle attenuanti genetiche lamentato da B. e sulla contestata affermazione di responsabilità da parte di G. sono state articolate censure di ordine meramente fattuale, improponibili in sede di legittimità.

E’ stata, infatti, proposta una diversa ricostruzione dei fatti segnalando alcuni elementi che sono stati congruamente valutati dai giudici di merito i quali hanno adottato una decisione che non presenta alcuna lacuna motivazionale nè cadute logiche specie sull’accordata attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa sia sotto il profilo della coerenza interna sia sui riscontri accertati.

Non è, quindi, ravvisabile l’asserita illogicità della motivazione che, per essere apprezzabile come vizio denunciarle, deve essere evidente, cioè di spessore tale da essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999,24.11.1999, Spina, RV. 214794.

Il ricorso di C., che contesta l’affermazione di responsabilità, è inammissibile perchè deduce un motivo non menzionato nell’atto d’appello.

L’intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto d’impugnazione invalido perchè contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma, 1, con eccezione della rinuncia a un valido atto d’impugnazione; art. 606, comma 3), preclude ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata (nella specie, non dedotta) sia di rilevarla di ufficio Cassazione SU n. 23428/2005.

L’inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente, quindi, il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. Cassazione SU n. 23428/2005.

Grava, quindi, sui ricorrenti l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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