T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 28-06-2011, n. 1194 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente – che ha partecipato all’avviso pubblico (per soli titoli) indetto nel Dicembre 2009 dall’Azienda Sanitaria Locale di Lecce per la formazione di graduatorie utilizzabili per il conferimento di incarichi provvisori di Dirigente Medico delle discipline di Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Ostetricia e Neuroradiologia, collocandosi al 15° posto della graduatoria inerente la disciplina di Ginecologia e Ostetricia (con il punteggio complessivo di 5,1263) approvata con deliberazione aslina n° 2864 del 1° Ottobre 2010 – impugna il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso presentata all’Azienda Sanitaria Locale di Lecce in data 9 Dicembre 2010, con cui ha chiesto il rilascio di copia degli atti della procedura selettiva de qua ed in particolare dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e dei curricula con gli allegati dei candidati collocati dal 12° al 14° posto della graduatoria di merito relativa alla disciplina di Ginecologia e Ostetricia.

Dopo avere illustrato il fondamento in diritto della pretesa ostensiva azionata (pur senza rubricare specifici motivi di gravame), la ricorrente concludeva chiedendo la declaratoria dell’illegittimità dell’impugnato silenzio rigetto e l’emanazione dell’ordine di esibizione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 9 Dicembre 2010.

Non si sono costituite in giudizio le parti intimate.

Alla Camera di Consiglio del 4 Maggio 2011, il difensore della ricorrente ha presentato una memoria con cui ha dichiarato che la sua cliente "non ha più interesse al ricorso in quanto l’Amministrazione convenuta ha consentito l’accesso ai documenti richiesti", quindi, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è irricevibile.

Il Collegio, premesso che l’odierna ricorrente ha espressamente motivato l’istanza di accesso presentata all’Azienda Sanitaria Locale di Lecce il 9 Dicembre 2010 e che i partecipanti ad una procedura concorsuale sono (normalmente) titolari del diritto di accesso ai relativi atti essendo portatori di un interesse differenziato rispetto "al quisque de populo" (ossia dell’interesse alla regolarità delle proceduta svolta) e che è sicuramente ammissibile l’accesso a documenti attinenti ad un concorso a pubblici impieghi ove (come nel caso di specie) miri a verificare come sono stati valutati i titoli dei candidati che precedono l’istante in graduatoria, essendo ravvisabile un interesse diretto, concreto ed attuale (corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata) che non ha certo lo scopo di un controllo generalizzato, bensì quello di verificare la legittimità della graduatoria in relazione ai soggetti che precedono l’istante (T.A.R. Lazio Roma, III Sezione, 11 Giugno 2010 n° 17301) osserva, però, che il ricorso introduttivo del presente giudizio è irricevibile essendo stato tardivamente depositato presso la Segreteria di questo T.A.R., in data 5 Marzo 2011, ben oltre il termine perentorio (dimidiato ex art. 87 terzo comma codice processo amministrativo) di quindici giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione del ricorso medesimo si è perfezionata per i soggetti destinatari (11 Febbraio 2011).

Infatti, ai sensi dell’art. 87 c.p.a., nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, "tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario".

Peraltro, con apposita istanza depositata in data 4 Maggio 2011, il difensore della ricorrente ha esplicitamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della sua cliente alla decisione del ricorso (asserendo che l’Azienda Sanitaria Locale intimata, nelle more del giudizio, avrebbe consentito l’accesso ai documenti richiesti).

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Nulla sulle spese processuali, poiché le parti intimate non si sono costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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