Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25198

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 7.07.2009 la Corte di Appello di Napoli assolveva G.N. dal delitto di ricettazione e confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa allo stesso inflitta nel giudizio di primo grado quale colpevole di avere detenuto per la vendita 19 videocassette abusivamente riprodotte.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato eccependo la nullità della notifica dell’estratto contumaciale di primo grado e del decreto di citazione nel giudizio d’appello perchè, pur avendo egli eletto domicilio in Frattamaggiore, i suddetti atti gli erano stati notificati ex art. 161 c.p.p., comma 4.

Denunciava anche violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento all’art. 192 c.p.p. e art. 533 c.p.p., comma 1 perchè i giudici di merito non avevano motivato adeguatamente in ordine alla proprietà dei supporti e alla loro destinazione nè sul loro contenuto.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Va rilevato che, non essendo il ricorso manifestamente infondato la corte territoriale non ha motivato sull’illiceità della duplicazione, il reato, commesso il (OMISSIS), è prescritto perchè il termine massimo di anni 7 mesi 6 è decorso il 6.03.2010. hi presenza di una causa d’estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perchè l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia d’annullamento è incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall’art. 129 c.p.p..

Pertanto, poichè non ricorrono i presupposti per applicare il secondo comma della suddetta norma e pronunciare il proscioglimento del ricorrente con formula piena, tenuto conto degli elementi posti in evidenza nella motivazione della sentenza impugnata, la stessa deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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