Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25197 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 21.4.2009 la Corte di Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Torre del Greco, assolveva D.C.A. dal reato di cui all’art. 648 c.p. perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e rideterminava la pena per il residuo reato di cui all’art. 171 ter, comma 12, lett. d) in mesi sei di reclusione ed Euro seicento di multa.

Propone ricorso per cassazione il D.C. per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato ascritto al capo a).

2) Essendo contestata, sia pure genericamente, l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 171 ter, trova applicazione la sentenza della Corte di Giustizia europea (emessa in data 8.11.2007 nel procedimento C-2O/O5, Schwibbert) che ha incluso la normativa che prevede l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE sui supporti, contenenti opere sottoposte al diritto d’autore, tra le "regole tecniche", in ordine alle quali è previsto l’obbligo di comunicazione alla Commissione europea per consentirle di verificarne la compatibilità con il principio comunitario di libera circolazione delle merci. La Corte ha stabilito che tali regole tecniche non possono produrre effetti nei confronti dei privati e vanno disapplicate dal giudice interno qualora non siano state notificate alla Commissione delle Comunità Europee. Sicchè per effetto di tale sentenza, quando la mancanza del contrassegno SIAE sia elemento costitutivo del reato compete al P.M. provare che la previsione del contrassegno sia anteriore alla data della direttiva 83/189/CEE, emanata in data 28.3.1983, entrata in vigore il 31.3.1983, oppure che, se posteriore a tale data, sia stata comunicata alla Commissione europea. Peraltro dalla stessa difesa della SIAE davanti alla Corte di Giustizia emerge che nessuna notifica è stata effettuata ai sensi della direttiva 83/189. 2.1) Questa Corte ha, con varie pronunce, rilevato che "tra le fattispecie penali in cui il contrassegno è previsto come elemento negativo rientra quella di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d) (nel testo modificato dalla L. 18 agosto 2000, n. 248), che appunto punisce chiunque detiene per la vendita supporti musicali, o audiovisivi, cinematografici etc. privi del contrassegno SIAE. Tra tali fattispecie non rientra invece quella di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) appunto perchè non prevede come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno in parola, ma punisce soltanto chiunque detiene a fini commerciali supporti illecitamente duplicati o riprodotti, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione. In quest’ultimo caso, insomma, la mancanza del contrassegno può essere semmai valutata come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, ma non assurge al ruolo costitutivo della condotta" (cfr. Cass. pen. sez. 3 sent. n. 334 del 12.2.2008, ric. Valentino).

All’imputato era stato contestato il reato di cui alla L. n. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 1, lett. d), comma 2, lett. a) per aver venduto o comunque posto in commercio materiale tutelato dal diritto d’autore senza il contrassegno SIAE e per tale imputazione è stato condannato.

Tale condotta, una volta venuta meno, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia sopra richiamata, l’applicabilità delle disposizioni su cui era fondato l’obbligo di apposizione del contrassegno, non ha rilevanza penale (vengono, invero, a mancare gli stessi presupposti della fattispecie di reato contestata). La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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