T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 28-06-2011, n. 1192 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugna il provvedimento prot. n° 200458 del 13 Dicembre 2010 con cui l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Maglie, ha denegato l’accesso ai documenti amministrativi richiesti dall’istante con nota del 26 Ottobre 2010 (ossia, la consultazione dell’elenco contribuenti pubblicato ai sensi dell’art. 69 D.P.R. n° 600/1973 relativamente ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata dal controinteressato Sig. V.E.) da utilizzare nel giudizio civile pendente tra le parti (dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce), onde comprovare la capacità reddituale dello stesso.

Dopo avere illustrato il fondamento in diritto della domanda ostensiva azionata (pur senza rubricare specifici motivi di gravame), la ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.

Si è costituita in giudizio per l’Agenzia delle Entrate l’Avvocatura erariale, depositando una memoria difensiva con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 20 Aprile 2011, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Va premesso che si controverte sulla legittimità del diniego esplicito opposto dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Maglie, alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata dalla ricorrente con nota del 26 Ottobre 2010, e che la richiesta ostensiva di che trattasi muove dalla allegata esigenza della ricorrente di comprovare, innanzi al giudice civile (Corte d’Appello di Lecce), la capacità reddituale del controinteressato Sig. V.E., al fine di sostenere (in tale sede) la proposta istanza (incidentale) di sospensione dell’esecutività dell’impugnata sentenza di primo grado.

Il diniego opposto dall’Amministrazione intimata è motivato, da un lato, con l’asserita indisponibilità degli elenchi nominativi previsti dall’art. 69 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n° 600 e, dall’altro, con l’impossibilità di fornire alla istante i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi di altri soggetti, essendo comprensive, le stesse, di elementi sottratti al diritto di accesso in attuazione dell’art. 5 del Regolamento emanato dal Ministero delle Finanze con D.M. 29 Ottobre 1996 n° 603.

Il Collegio rileva, in primo luogo, la regolarità in rito del ricorso, siccome l’atto introduttivo del presente giudizio è stato tempestivamente notificato tanto all’Amministrazione intimata, nei cui confronti è chiesto di esercitare il diritto di accesso, quanto (ex art. 143 c.p.c.) nei confronti del controinteressato Sig. V.E., e depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio (dimidiato ex art. 87 terzo comma Codice processo amministrativo) di quindici giorni decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione del ricorso medesimo si è perfezionata.

Ciò posto, ritiene il Tribunale di poter riscontrare, nel caso di specie, una posizione autonoma, qualificata e differenziata della ricorrente in ordine all’accesso in premessa, nonché un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente alla titolarità di una situazione soggettiva giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione fiscale, oggetto della richiesta di accesso, da utilizzare in sede giudiziaria.

La ricorrente, in altri termini, ha un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal controinteressato, né alcunché può essere opposto dall’Agenzia delle Entrate alla domanda di accesso, vietando la normativa vigente soltanto l’accesso agli atti e documenti allegati alla predetta dichiarazione (Cfr. in termini di diritto di accesso alle dichiarazioni dei redditi di soggetti terzi: T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 4 Agosto 2008 n° 413).

Il Collegio è dell’avviso meditato che l’esclusione dei procedimenti tributari dal diritto d’accesso non ha riguardo ad una previsione astratta di "possibilità di procedimento tributario", bensì alla concreta inerenza della richiesta di accesso ad un procedimento tributario in corso, nel qual caso il diritto del privato istante risulterebbe cedente di fronte al prioritario interesse dell’Erario.

Resta, pertanto, sempre salva la possibilità dell’Amministrazione tributaria di opporre tale circostanza alle specifiche dichiarazioni dei redditi che siano coinvolte in un eventuale procedimento di accertamento o di verifica, in mancanza dei quali, però, la domanda della ricorrente non trova motivo di rigetto.

Infatti, l’art. 5 del D.M. 29 Ottobre 1996 n° 603 "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell’art. 24, quarto comma, della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 ", all’art. 5, "Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese", primo comma lett. d), espressamente esclude dall’accesso solamente "gli atti e documenti allegati alle dichiarazioni tributarie", con ciò implicitamente riconoscendo che tale esclusione non può "tout court" applicarsi alle dichiarazioni tributarie stesse, le quali saranno invece sottratte all’accesso, ai sensi dell’art. 24, primo comma. lett. b), della Legge n° 241/1990 e ss.mm., solo se ed in quanto incluse in un procedimento di accertamento tributario, che deve essere peraltro non potenziale, ma effettivamente in corso (in tal senso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 4 Agosto 2008 n° 413).

Inoltre, il riferimento alla tutela della riservatezza dei terzi coinvolti nell’istanza di accesso presentata dalla odierna ricorrente, non investendo peraltro questioni connesse a dati sensibili, deve recedere rispetto al diritto di accesso ai documenti di che trattasi, posto che notoriamente l’art. 24 settimo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm. dispone che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (Cfr: T.A.R. Sicilia Palermo, I Sezione, 3 Marzo 2009 n° 452).

Per quanto precede, quindi, le censure articolate dalla ricorrente appaiono fondate e il diniego opposto risulta, per l’effetto, illegittimo.

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere accolto, con l’ordine all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Maglie, ex art. 114 quarto comma c.p.a., di esibire i documenti richiesti dalla ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Maglie, ai sensi dell’art. 114 quarto comma c.p.a., di esibire i documenti richiesti dalla ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 700,00 (Settecento/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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