T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 28-06-2011, n. 1178 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le ricorrenti, assistenti amministrativi in scuole private ed inserite nelle graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze presso gli istituti statali, di cui alla previgente O.M. n. 59/94, hanno chiesto di essere inserite nelle corrispondenti graduatorie disciplinate dal D.M. 19/4/2001 n. 75.

Non risultando inserite negli elenchigraduatorie formate dal Provveditore agli Studi di Lecce (ed apprendendo per le vie brevi che l’esclusione era stata determinata dal non aver documentato la prestazione di un servizio di almeno 30 gg. alle dipendenze dello Stato o degli Enti locali), hanno proposto il presente ricorso, affidato alle seguenti censure:

I. violazione e falsa applicazione del bando di concorso e della L. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione: l’esclusione è stata disposta senza esplicitarne la motivazione;

II. violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 124/99; eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità e contraddittorietà; violazione degli artt. 4, 51 e 97 della Costituzione: la legge n. 124/99 non richiede la prestazione del servizio di 30 giorni nelle scuole statali; la previsione è piuttosto posta dall’art. 6 della legge n. 306/2000 per i collaboratori scolastici, giustificandosi in ragione della specificità di quel profilo, che esaurite le graduatorie può essere reclutato mediante collocamento e accedere così all’impiego statale (che resterebbe invece precluso per gli assistenti amministrativi in virtù dello sbarramento imposto);

III. illegittimità derivata; eccesso di potere per errore nei presupposti: l’illegittimità delle disposizioni sulla formazione degli elenchi determina l’illegittimità derivata dei provvedimenti di esclusione.

Si è costituito in giudizio il Provveditore agli Studi di Lecce, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, gradatamente, rigettato.

Con comunicazione del 15/11/2008 (prodotta in giudizio dal suo difensore, unitamente ad altri documenti, il 14/1/2011) la ricorrente R.G. ha manifestato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

In data 19/1/2011 è stato esibito il rapporto informativo dell’Amministrazione corredato da documentazione, in riferimento al quale l’avv. Carrozzo (che aveva già depositato memoria difensiva) ha prodotto motivi aggiunti.

A seguito dell’istanza di regolamento con cui l’Avvocatura erariale ha eccepito l’incompetenza ex artt. 13 e 15 cod. proc. amm., il difensore delle ricorrenti ha poi notificato atto di rinuncia parziale all’impugnativa dei DD.MM. indicati in epigrafe.

Ulteriore memoria riassuntiva è stata depositata il 10/3/2011 per l’udienza di discussione del 6 aprile 2011, nella quale il ricorso è stato assegnato in decisione.

Nell’ordine, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso proposto dalla sig.ra G.R., che in data 15/11/2008 (con comunicazione prodotta in giudizio dal suo difensore il 14/1/2011) ha manifestato di non avere più interesse alla decisione.

In tale ipotesi (posto che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione) il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.

Va altresì dato atto della rinuncia all’impugnativa dei DD.MM. del 19/4/2001 n. 75 e del 13/12/2000 n. 430, formulata dall’interessata con atto ritualmente notificato e depositato il 10/3/2011.

Ciò anche al fine di impedire la devoluzione dell’affare al TAR Lazio, dopo che l’Amministrazione ha proposto il regolamento di competenza ex artt. 13 e 15 cod. proc. amm. (benché l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l’ordinanza del 7 marzo 2011 n. 1, ha chiarito che il nuovo regime di competenza territoriale inderogabile e la nuova disciplina sulla sua rilevabilità si applica unicamente ai processi instaurati, con la notifica, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Nel merito, il ricorso è fondato.

Il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento già assunto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Campania – Sez. di Salerno, 19 aprile 2004 n. 193), che con riguardo ad identica fattispecie ha precisato che il punto 1.1 del D.M. n. 75/2001, traendo fondamento dall’art. 1, comma 6, del decretolegge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con legge 27 ottobre 2000, n. 306, concerne i nuovi aspiranti e si riferisce esclusivamente ai collaboratori scolastici.

Invero, la richiamata norma dispone che:

"Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all’art. 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l’inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali".

Ne discende che la prestazione del servizio in questione non era richiesto per la ricorrente sig.ra Parisi, che risulta già inserita nelle precedenti graduatorie provinciali nel diverso profilo di collaboratore amministrativo (cfr. doc. 1 prodotto in data 21/1/2011).

La comminata esclusione si palesa dunque illegittima e il ricorso va conseguentemente accolto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare interamente tra tutte le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara improcedibile il ricorso proposto da R.G.;

2) dichiara estinto, per rinuncia, il ricorso nella parte in cui è rivolto avverso i DD.MM. del 19/4/2001 n. 75 e del 13/12/2000 n. 430;

3) accoglie il ricorso proposto da P.M.R. e, per l’effetto, annulla l’impugnata esclusione dall’elenco provinciale ad esaurimento per il profilo di assistente amministrativo formato dal Provveditore agli Studi di Lecce;

4) compensa interamente tra tutte le parti le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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