T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 28-06-2011, n. 1173

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I signori S. e C., quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore frequentante la scuola dell’infanzia dell’Istituto "Don Bosco" di Grottaglie, impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe chiedendo l’accertamento del diritto dell’alunno ad ottenere un unico insegnante di sostegno per un numero di ore 25 settimanali, con condanna dell’Amministrazione scolastica ad assicurare tale diritto, anche in deroga alle dotazioni organiche di insegnanti di sostegno.

Il ricorso è affidato ad un solo articolato motivo con cui si deduce la violazione di numerose norme e principi (tra cui la Costituzione repubblicana, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), nonché l’eccesso di potere per irrazionalità e ingiustizia manifesta, per falsi ed erronei presupposti di fatto e di diritto, per carenza di istruttoria e di motivazione.

Considerato il grado di handicap dell’alunno, i ricorrenti censurano la scelta di ridurre le ore di sostegno, con argomentazioni che fanno leva sulle invocate disposizioni e richiamano la disciplina legislativa volta a favorire il processo di integrazione scolastica.

L’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile o inammissibile ovvero, in subordine, rigettato.

La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza del 3 dicembre 2010 n. 952.

All’udienza pubblica del 6 aprile 2011 il ricorso è stato assegnato in decisione.

Motivi della decisione

I ricorrenti impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe e chiedono che sia dichiarato il diritto del figlio minore, alunno della scuola dell’infanzia "Don Bosco" di Grottaglie, ad ottenere un insegnante di sostegno per il numero massimo di 25 ore settimanali.

Il minore è affetto da grave patologia, come risulta dalla diagnosi funzionale dell’ASL del 25/2/2010 e dalla verifica della Commissione medica per l’accertamento delle invalidità civili, che attesta la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 3 della legge n. 104/92 (cfr. docc. 5 e 6 della produzione dei ricorrenti).

In presenza di tale situazione, evidenziata dallo stesso Istituto scolastico di Grottaglie nella scheda di sintesi del progetto educativo individualizzato del 21/6/2010 (cfr. doc. 4 stessa produzione), è fondata e merita accoglimento la domanda di annullamento dei provvedimenti che, per il corrente anno scolastico, hanno negato all’alunno l’attività integrativa per il massimo delle 25 ore, con un rapporto cioè 1:1 docente/alunno, propriamente riservato ai casi di particolare gravità, come quello in esame, in cui tale misura si palesa essenziale ed incomprimibile per corrispondere all’esigenza della migliore integrazione scolastica.

A fronte della situazione evidenziata, l’Amministrazione era infatti tenuta a riconoscere all’alunno l’attività integrativa di sostegno nella predetta misura massima, occorrendo tener conto unicamente del grado di gravità dell’handicap (quale accertato dall’Autorità sanitaria competente), senza che possano assumere rilievo le esigenze di contenere il ricorso all’assunzione di nuovi insegnanti di sostegno.

E ciò in quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza del 26 febbraio 2010 n. 80, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui rispettivamente si fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed era esclusa la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave.

A seguito della pronuncia del Giudice delle leggi (che ha censurato le richiamate disposizioni in quanto esse avevano inciso sul "nucleo indefettibile di garanzie" a presidio del diritto all’educazione dei disabili in stato di gravità), è stato emanato il decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, che all’art. 9, quindicesimo comma, precisa che "per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104" e che conferma, dunque, la necessità di attivazione di posti di sostegno in deroga per venire incontro alle esigenze degli alunni versanti in situazioni di particolare gravità, già stabilita dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, in aderenza ai principi espressi dalla Corte Costituzionale con la richiamata sentenza.

Pertanto, sotto tale profilo va accolto il ricorso e annullati i provvedimenti impugnati, stante la connotazione di certa gravità dell’handicap del minore e l’esigenza di prevedere l’attività integrativa di sostegno nella massima misura, in quanto trattasi del numero di ore adeguato alla patologia e alle esigenze di integrazione scolastica.

Le contrarie determinazioni dell’Amministrazione si palesano infatti illegittime, poiché non si è tenuto conto delle esigenze dell’alunno, quantificando le ore di sostegno sulla base delle risorse disponibili e non valutando la necessità di provvedere alle assunzioni in deroga degli insegnanti.

Per inciso, in relazione alla domanda di accertamento del diritto a fruire dell’attività di sostegno nella misura massima, preme al Collegio evidenziare che – come la Sezione ha già rilevato con la sentenza del 5 luglio 2010 n. 1649 – l’assegnazione delle ore di sostegno postula pur sempre la verifica periodica del bisogno rappresentato, in relazione all’evoluzione della patologia accertata, sicché è infondata la pretesa al generale riconoscimento del diritto a ottenere il monte orario di sostegno nella misura massima (cfr., altresì, TAR Campania – Sez. IV, 23 dicembre 2010 n. 28011, per cui il trattamento normativo "non si presta ad essere cristallizzato in una formula unica ed immutabile, che sarebbe inevitabilmente destinata a divenire, nel tempo, non più rispondente allo stato evolutivo del minore e deve essere quantificato alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal piano educativo individualizzato, i quali peraltro devono tenere conto dei bisogni del disabile e non essere elaborati in funzione delle risorse assegnate all’istituto scolastico").

Conclusivamente, va accolta la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati concernenti l’anno scolastico 2010/2011.

Le spese di giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione scolastica, soccombente sulla domanda di riconoscimento del sostegno per 25 ore settimanali nel corrente anno scolastico, disconosciuto nonostante la pacifica ricorrenza delle condizioni per farvi luogo, sì da aver determinato la necessità, per i ricorrenti, di promuovere l’azione giudiziale; esse sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00) comprensivi delle spese, dei diritti e degli onorari liquidati con l’ordinanza cautelare, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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