Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 23498

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, rilevato:

che la Corte d’Appello di Messina, con sentenza pubblicata il 10.2.09, ha respinto l’appello proposto da G.M.L. avverso la sentenza del Tribunale che, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. avanzata dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. nei confronti della stessa G. e di M.M.G., aveva dichiarato inefficace l’atto con il quale la prima, debitrice della banca, aveva ceduto alla seconda i crediti vantati nei confronti della AUSL n. (OMISSIS) di Messina; che la Giugliano ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi;

che la Banca Nazionale del Lavoro e M.M.G. non hanno svolto difese;

che il ricorso è stato proposto nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto, con decorrenza dal 2.3.06, dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, comma 1 ed applicabile ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire da tale data e sino al 4.7.09, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d) che lo ha abrogato; che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deduce che la sentenza impugnata si limita a ricalcare quella di primo grado, senza rispondere alle specifiche censure svolte nell’atto di appello; che con il secondo ed il terzo motivo la G. denuncia, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell’art. 2900 c.c.. e degli artt. 2901 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e deduce, per un verso, che la cessione del credito era atto dovuto, in quanto la M. le aveva da tempo anticipato un’ingente somma, e, per l’altro, che, trattandosi di atto a titolo oneroso, la BNL non aveva assolto all’onere di provare la scientia fraudis della cessionaria; che tuttavia, mentre il primo motivo è privo di un momento di sintesi volto a circoscriverne puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in ordine alla sua formulazione ed alla valutazione della sua immediata ammissibilità.

(fra le tante, Cass. S.U. nn. 20603/07, 12339/010), il secondo ed il terzo motivo non contengono i prescritti quesiti di diritto, che avrebbero dovuto essere formulati in un’apposita parte del ricorso, a ciò deputata, attraverso espressioni specifiche, idonee a evidenziare sia la "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia quella diversa ritenuta applicabile (fra le tante, Cass. S.U. n. 12339/010 cit.); che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

che, poichè la BNL s.p.a. e la M. non hanno svolto difese, non v’è luogo alla liquidazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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