Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 23-06-2011, n. 25245 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27 aprile 2010 la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo, sezione distaccata di Sant’Elpidio a Mare, in data 21 marzo 2008, di condanna di D. T. alla pena di giorni 20 di arresto per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2 (aver violato le prescrizioni impostegli col foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore di Ascoli Piceno il 6 dicembre 2005, di non far ritorno nel Comune di Montegranaro per la durata di anni tre).

2.Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona propone personalmente ricorso per cassazione D.T., deducendo violazione di legge in quanto la notifica dell’atto di citazione in appello gli era stata fatta presso il suo domicilio di (OMISSIS), senza tener conto di una successiva elezione di domicilio, da lui effettuata il (OMISSIS) presso lo studio legale del suo difensore, ubicato in (OMISSIS); inoltre fin da prima che iniziasse il processo in appello era noto all’ufficio procedente che egli era in stato di detenzione, si che la citazione in appello avrebbe dovuto essere effettuata nei suoi confronti nel luogo di detenzione, ai sensi dell’art. 156 c.p.p..

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da D.T. è fondato.

2.Dall’esame del fascicolo della Corte d’appello di Ancona risulta infatti a foglio 12 certificazione DAP, datata 26 aprile 2010, dalla quale emerge che il ricorrente era detenuto fin dal 30 marzo 2010 presso la casa circondariale di Fermo, si che era noto alla Corte d’appello di Ancona fin da prima che avesse avuto luogo il processo d’appello nei confronti del D. (27 aprile 2010) che il medesimo fosse detenuto in carcere per altra causa.

Pertanto la notifica del decreto di citazione nei suoi confronti avrebbe dovuto essere effettuata presso la casa circondariale in cui il medesimo era ristretto, disponendo espressamente l’art. 156 c.p.p., comma 4, che tale tipo di notifica deve essere effettuata anche quando l’imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento, per il quale la notificazione deve essere eseguita.

3.Trattasi di nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179 c.p.p., comma 1, concernendo essa l’omessa citazione dell’imputato.

4.La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio degli atti alla Corte d’Appello di Perugia, affinchè proceda alla rinnovazione del processo nei confronti del ricorrente, provvedendo alla corretta notifica della citazione nei confronti del medesimo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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