Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-05-2011) 23-06-2011, n. 25272

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con decreto del 7 settembre 2010 adottato a mente dell’art. 666 c.p.p., comma 2, dichiarava inammissibile l’istanza di riabilitazione proposta da D.N.B.S. in relazione alla condanna dallo stesso subita, con sentenza del 3.12.2001, pronunciata dal Tribunale di Modena e passata in giudicato il 31.5.2002, per il reato di cui all’art. 648-bis c.p., comma 3.

A sostegno della decisione il tribunale poneva la seguente motivazione: "manca il permesso di soggiorno in copia autentica". 2. Si duole di tanto il ricorrente, assistito dal difensore di fiducia, con ricorso al giudice di legittimità, deducendo la illegittimità della decisione impugnata per violazione di legge.

Lamenta in particolare parte ricorrente che gli artt. 178 e 179 c.p. non prevedono, ai fini della legittima proposizione della domanda di riabilitazione, nè la produzione del permesso di soggiorno, nè il possesso stesso di tale permesso e che, a tal fine, altri sono i requisiti richiesti dalla legge, tutti in possesso del ricorrente.

Rileva altresì la difesa ricorrente che l’istante è in possesso della ricevuta attestante la richiesta di permesso di soggiorno conseguente alla domanda di emersione presentata a mente della L. n. 102 del 2009, art. 1-ter (allegata al ricorso in esame) documento questo che gli consente di rimanere legittimamente nel nostro Paese, e che la riabilitazione gli consentirà di eliminare l’ostacolo che gli impedisce di ottenere l’invocato permesso.

3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per l’annullamento della ordinanza impugnata dappoichè fondate le ragioni di doglianza.

4. Il ricorso è fondato.

L’art. 179 c.p., come è noto, nel disciplinare l’istituto della riabilitazione di cui all’articolo precedente, indica condizioni positive, condizioni cioè necessarie per l’utile delibazione della relativa istanza, requisiti temporali, necessari per l’ammissibilità della domanda e cause ostative alla concessione. Ai fini dell’ammissibilità della domanda la norma in parola individua semplicemente requisiti di ordine temporale, e cioè la decorrenza di determinati periodi di tempo decorrenti dall’esecuzione della pena principale ovvero dalla sua estinzione. Non rientra pertanto tra le condizioni di ammissibilità della domanda di riabilitazione di cui agli artt. 178 e ss. c.p. l’allegazione del permesso di soggiorno nè, tampoco, il possesso di tale provvedimento.

E’ appena il caso di osservare che tale conclusione è coerente con il dettato costituzionale, giacchè non si comprende la ragione per la quale lo straniero non in possesso di permesso di soggiorno in Italia non abbia il diritto di riabilitarsi secondo le norme in vigore e le motivazioni che collegano all’istituto della riabilitazione la legittimità o meno della permanenza dello straniero nel nostro Paese.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni il decreto impugnato va, pertanto, irrimediabilmente cassato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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