Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 23495

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 19.05.1992, P.L. citava dinanzi al Tribunale Civile di Roma P.A., Pa.Al., P.P.G., P. T., la Tecnoart Italia S.r.l., ed ad integrazione del contraddittorio, la Orto di Roma s.n.c. di Palmieri Angelo & C. e la Con.Fill S.r.l., onde ottenere l’annullamento di contratti relativi a taluni beni facenti parte dell’asse ereditario relitto da M. P..

Con sentenza n. 29127 depositata il 26.09.2000, il Tribunale di Roma, in contumacia delle società Orto di Roma s.n.c. e Tecnocart Italia s.r.l., respingeva le domande dell’attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite. Con sentenza n. 292 del 19.12.2003- 20.01.2004, la Corte di appello di Roma, nella contumacia delle società Con.F.i.l.l.. e Tecnart Italia S.r.l., dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto dal P.L., con atto notificato il 9 novembre 2001, in quanto la sentenza gravata era stata ritualmente notificata, unitamente all’atto di precetto, nelle date del 4 e del 5 gennaio 2001, rispettivamente personalmente all’appellante ed al suo (nuovo) difensore domiciliatario.

Avverso questa sentenza P.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria e notificato il 7.03.2005 ad A., P.G. e T. P., che hanno resistito con controricorso notificato il 13.04.2005.

Motivi della decisione

Preliminarmente in rito deve essere disattesa l’eccezione proposta dai controricorrenti, d’inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura conferita dal P.L. al suo difensore.

Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è per sua natura speciale, senza che occorrano per la sua validità specifici richiami al giudizio di legittimità e/o alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge (cfr, tra le numerose altre, cass. SU n. 22119 del 2004; cass. n. 10539 del 2007; n. 26504 del 2009).

A sostegno del ricorso il P. denunzia "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto degli artt 326 e 325 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3)".

Deduce "L’appello era pienamente tempestivo e, quindi, ammissibile, in quanto che la notifica alla quale si fa riferimento nella sentenza che qui si impugna concerne l’atto di precetto. Infatti al difensore è stato notificato quell’atto, come risulta dalla relazione di notifica, redatto, appunto, in calce al precetto, non certo alla sentenza.

Che, poi, la notifica del precetto al procuratore non avesse senso alcuno, se non quello di creare confusione è elemento palese ma ininfluente." Il motivo non merita favorevole apprezzamento.

Dalla lettura degli atti processuali, attività consentita in questa sede di legittimità, attesa la natura (in procedendo) del vizio denunciato, emerge che la sentenza di primo grado era stata notificata al ricorrente (anche) presso il suo procuratore domiciliatario, unitamente all’atto di precetto.

In tema di notificazione della sentenza ( artt. 285, 170, 325 e 326 c.p.c.), se da un canto non può farsi distinzione tra notificazione al procuratore domiciliatario per la parte e notificazione alla parte presso il procuratore domiciliatario, atteso che entrambe le forme di notificazione soddisfano l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione (cfr, tra le altre, cass. n. 11257 del 2004), dall’altro la notificazione della sentenza corredata di precetto è idonea a far decorrere il c.d. termine breve per l’impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto, onde dal momento di detta notifica decorre il termine breve per l’impugnazione (cfr, tra le altre, cass n. 15176 del 2000).

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del P., soccombente, al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Deve, infine, essere disattesa per mancata allegazione dell’asserito danno, la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., svolta dai controricorrenti (cfr. cass. n. 17909 del 2010).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il P.L. a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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