Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-05-2011) 23-06-2011, n. 25271

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 26 luglio 2008 la Corte di Appello di Reggio Calabria revocava la confisca, disposta ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, del fabbricato sito in (OMISSIS), intestato a B.A..

A sostegno del provvedimento la Corte distrettuale osservava che:

– la confisca a carico di B.A. è stata disposta in seguito alla sua condanna alla pena di anni dieci di reclusione perchè giudicato colpevole, con sentenza del 13.6.2007 della Corte reggina, dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74, 56 e 73 ed in quanto l’acquisto dell’immobile era stato ritenuto non giustificato dai redditi percepiti dal B. negli anni 89-90 per il pagamento della somma di L. 140.000.000 e da quelli relativi agli anni 1991, 1996, 1998 e 2004 per il pagamento del saldo di L. 100.000.000;

– la difesa opponente aveva opposto essere l’immobile in questione nella proprietà della famiglia B. da ben 37 anni;

– tanto risulta accertato altresì dal Tribunale di Trapani il quale, nel rigettare la istanza di misura di prevenzione patrimoniale proposta nei confronti di B.G., padre dell’attuale ricorrente, aveva ritenuto provato che l’acquisto dell’immobile confiscato risaliva al 17.11.1972, che ad acquistarlo era stata la madre del ricorrente, che nel 1985, nell’imminenza di un fallimento di un’azienda di famiglia, con vendita simulata il bene era stato trasferito a persone di fiducia le quali, il 19 aprile 1991, lo avevano ritrasferito B.A., il quale da parte sua, il 5.3.2003, aveva conferito mandato a B.S. di amministrare tutti i beni dal medesimo posseduti;

– la documentazione esibita dall’opponente consentiva di ritenere condivisibile la valutazione già in precedenza operata dal Tribunale di Marsala nel 1998, di ritenere pertanto acquisito il bene confiscato dalla famiglia B. sin dal 1972 e di ritenere ininfluente le condizioni economi che dell’opponente al momento dell’acquisto simulato del bene.

2. Ricorre avverso tale ordinanza il Procuratore Generale lamentando, sotto il profilo del difetto di motivazione che:

– la Corte avrebbe valorizzato acriticamente la versione difensiva del confiscato, aderendo alla tesi della vendita simulata del bene peraltro in forza di un giudizio di verosimiglianza e di probabilità;

– non solo, dalla informativa della D.I.A. del 5.7.2009 risulta che B.A., destinatario del provvedimento ablativo, è il diretto beneficiario del bene, godendo dei relativi canoni locativi quanto meno dal 1998;

– nel contratto di trasferimento in favore del ricorrente si legge di una quietanza di pagamento dell’anticipo di L. 140.000.000;

– di qui la natura apparente della motivazione impugnata in ordine al carattere simulato dei due trasferimenti, quello del 1972 e quello del 1991. 3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, quindi, l’annullamento del provvedimento impugnato aderendo alle argomentazioni del procuratore ricorrente.

Nell’interesse di B.A. ha il difensore di fiducia depositato memoria difensiva, con la quale si aderisce alla motivazione illustrata dalla Corte territoriale e si sottolinea, diffusamente, il carattere di merito delle doglianze proposte dal procuratore ricorrente.

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

Giova premettere che la funzione dell’indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori e fattuali posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici.

Orbene, nel caso in esame palese è, per un verso, la genericità degli argomenti utilizzati dal ricorrente e, per altro verso, la loro natura di merito, tale non potendosi non considerare i quattro argomenti innanzi sintetizzati sub par. 2.

La Corte di merito, da parte sua, ha replicato analogo giudizio ed analoga valutazione degli atti di causa già espressi dal Tribunale di Marsala in sede di giudizio di prevenzione reale a carico del padre dell’attuale confiscato in relazione al medesimo bene, nè l’attuale interpretazione negoziale degli atti di trasferimento dedotti nel presente giudizio, quello del 1986 e quello del 1992, quali negozi simulati (giova richiamare la distinzione tra illiceità dei motivi e illiceità della causa ed i connessi regimi civilistici in materia di invalidità del negozio giuridico) si appalesa in contrasto con le norme civilistiche in materia e con quelle della logica argomentativi, per quanto di interesse nel presente giudizio di legittimità. 5. Alla stregua di quanto sin qui detto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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