Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-05-2011) 23-06-2011, n. 25270

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza resa da Tribunale di Fermo in data 29 settembre 2010 con la quale, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. comma 2, è stata applicata a M.A. la pena di anni tre e mesi dieci di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 81, 56 e 575 c.p. e art. 577 c.p., n. 4, per il tentato omicidio di B.R. e B.A., per aver esploso contro le pp.oo. vari colpi di arma da fuoco, propone ricorso al giudice di legittimità il predetto imputato, difeso dal difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione della decisione oggetto del gravame, in relazione, alla mancata applicazione da parte del giudicante della disciplina di favore di cui all’art. 129 c.p.p. e lamentando la illegittimità della sua condanna in favore dello Stato al pagamento delle spese processuali sopportate dalle pp.cc. ammesse al gratuito patrocinio, dappoichè ammesso anch’egli al beneficio del patrocinio gratuito.

Con distinto ricorso impugna altresì la sentenza anzidetta il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona lamentando la violazione dell’art. 99 c.p., comma 4. Deduce, in particolare, il rappresentante della pubblica accusa che, nella fattispecie, all’imputato risulta contestata la recidiva, la quale, ancorchè non precisata qualitativamente ma soltanto genericamente indicata, doveva intendersi riferita alla concreta situazione soggettiva dell’interessato deducibile dal certificato dei carichi penali, ove comparivano plurime condanne passate in giudicato racchiuse tra il 2006 ed il 2009.

Su tale presupposto rileva il Procuratore ricorrente che l’imputato versava nella condizione del recidivo reiterato infraquinquennale ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4 in relazione a quanto disposto dalla stessa norma al comma 2, n. 2, di guisa che era allo stesso precluso l’acceso al procedimento speciale di cui all’art. 444 c.p. nelle forme del patteggiamento cd. "allargato".

Nelle more del giudizio l’imputato, nelle forme di legge, rinunciava all’impugnazione.

Il suo ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento della fase processuale e della somma – ritenuta adeguata. Di 300,00 Euro alla Cassa delle Ammende.

2. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per il rigetto del residuato ricorso.

3. E’ nota la lezione interpretativa di recente argomentata da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo cui la recidiva reiterata di cui all’art. 99 c.p., comma 4, opera quale circostanza aggravante facoltativa, nel senso che è consentito al giudice escluderla ove non la ritenga in concreto espressione di maggior colpevolezza o pericolosità sociale del reo. L’esclusione di tale aggravante, ha aggiunto l’alto Collegio, ne determina l’ininfluenza non solo sulla determinazione della pena, ma anche sugli ulteriori effetti commisurativi della sanzione, costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 69 c.p., comma 4, dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81 c.p., comma 4, dall’inibizione, ed è il caso in esame, all’accesso al "patteggiamento allargato" ed alla relativa riduzione premiale di cui all’art. 444 c.p.p., comma 1 bis, (Cass., Sez. Unite, 27/05/2010, n. 35738).

4. Il Procuratore ricorrente, giova darne atto, ha mostrato di non ignorare tale insegnamento, tanto che puntualmente ne ha fatto menzione dell’atto di ricorso, ma di esso ha dato una interpretazione non corretta, dappoichè volta ad affermare il principio, mai individuato con la pronuncia in commento, secondo cui, data la contestazione di un certa tipologia di recidiva, sarebbe al giudicante inibito ritenere sussistente una ipotesi di recidiva più grave.

Così non è, di guisa che va riaffermato in questa sede ed in riferimento all’ipotesi concreta innanzi descritta, che la esclusione dal patteggiamento allargato in dipendenza della recidiva reiterata opera soltanto qualora il giudice la abbia, oltre che "accertata" nei suoi presupposti, "ritenuta" ed "applicata". 5. Alla stregua di quanto sin qui argomentato il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile perchè manifestamente infondato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile i ricorsi. Condanna M.A. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa per le ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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