T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 29-06-2011, n. 940 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente espone di essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Morano Calabro, in via Martiri della Libertà, utilizzato quale abitazione dal giugno del 1987.

Con decreto prot. n. 1082 del 15.2.2010, il Comune di Morano Calabro ha dichiarato la decadenza del ricorrente dall’assegnazione del medesimo alloggio, con conseguente risoluzione del contratto a suo tempo stipulato.

Il detto provvedimento di decadenza trova il proprio presupposto su una comunicazione della Direzione Amministrativa dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale Pubblica della provincia di Cosenza, la quale afferma che il ricorrente non occupa l’alloggio assegnato.

Il Comune, pertanto, ha assunto il provvedimento di decadenza ai sensi dell’art. 47 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32.

Avverso il detto provvedimento insorge il ricorrente, il quale ne chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, denunciando i seguenti vizi:" 1.Stabilità di abitazione dell’alloggio popolare da parte del ricorrente. Violazione di legge ed eccesso di potere; 2. Carenza dell’istruttoria procedimentale;3. I vizi di motivazione: carenza, illogicità, contraddittorietà ed insufficienza di motivazione".

Non si è costituito in giudizio il Comune di Morano Calabro.

Con ordinanza n. 469 assunta alla Camera di Consiglio del 17 giugno 2010 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare.

Alla Pubblica Udienza del 19 maggio 2011, il ricorso è passato in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorrente, con il primo motivo, sostiene che il Comune sarebbe privo di ogni documentazione relativa ai presupposti del provvedimento, mentre l’ATERP avrebbe chiesto l’avvio della procedura di decadenza sulla base di un singolo mancato accesso presso l’abitazione dello stesso, il quale, contrariamente a quanto affermato dal Comune, dimora costantemente assieme alla propria compagna nell’immobile in questione. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia una carenza istruttoria da parte del Comune, che si sarebbe limitato a recepire la comunicazione dell’ATERP, senza verificare, con i propri mezzi, la sussistenza dei presupposti legittimanti la decadenza. Con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per difetto di motivazione.

Prima di esaminare i motivi di ricorso, il Collegio ritiene di dover verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Questo Tribunale ha già avuto modo di osservare che "in base alla disciplina di cui all’art. 33, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7, l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale n. 204 del 2004, nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall’operare della P.A. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto" (questa sezione, 7 dicembre 2009, n. 1320; in tal senso, tra le tante, anche Cass S.U. 16 gennaio 2007, n. 755; Consiglio di Stato, sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2913; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 2 ottobre 2009, n. 1731; TAR Lazio, Roma, sez. II, 12 settembre 2009, n. 8649; TAR Liguria, sez. II, 8 gennaio 2009, n. 22).

Pertanto, va rilevato anche d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia, relativa alla sopravvenuta decadenza di un soggetto dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, per la riscontrata mancanza dei necessari requisiti: vertenza, dunque, appartenente alla giurisdizione ordinaria, dato che quella amministrativa non può intervenire nella fase successiva al procedimento di assegnazione, in cui vengono in rilievo posizioni paritetiche, regolate dal complesso dei diritti e degli obblighi discendenti dalla conclusione del relativo contratto di locazione.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed all’affermazione di quella del giudice ordinario consegue, peraltro, la conservazione degli effettivi processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma II° del D. Lgvo 2.7.2010 n. 104, che regola la fattispecie sulla scorta dell’orientamento espresso da Corte Cost. n. 77/2007 e Cass. Sez. Un. n. 4109/2007 e poi recepito dal previgente art. 59 della legge n. 69/2009.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Morano Calabro.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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