Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 23-06-2011, n. 25268 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 8.6.2010 il Magistrato di sorveglianza di Avellino respingeva l’istanza di liberazione anticipata presentata da B.I. in relazione al periodo di detenzione dallo stesso sofferto tra il 17.9.2007 ed il 17.9.2010.

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza in data 3.11.2010 accoglieva il reclamo proposto dall’interessato avverso detta decisione e concedeva al B. la riduzione della pena di giorni 270 in relazione ai suddetti semestri a titolo di liberazione anticipata.

In specie, il tribunale, premesso che il provvedimento di rigetto era fondato sulla ritenuta mancata partecipazione del detenuto alle attività trattamentali, rilevava che dalla relazione aggiornata acquisita emergeva che il detenuto aveva dato dimostrazione di collaborare all’attività di osservazione e che dal settembre 2008 aveva frequentato il corso scolastico per geometri del quale attualmente frequenta il terzo anno; inoltre, aveva terminato il corso professionale per pasticciere.

Pertanto, emergeva un’evoluzione positiva ed una concreta partecipazione al trattamento penitenziario al di là della mera regolarità della condotta.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli censurando l’ordinanza impugnata per vizio di motivazione e lamentando che il Tribunale aveva accolto il reclamo sulla base del contenuto di una relazione successiva della quale il magistrato di sorveglianza non poteva tenere conto; inoltre, aveva motivato la diversa valutazione esclusivamente sulla base della condotta tenuta dal condannato nell’ultimissimo periodo di detenzione senza considerare, quindi, il comportamento precedente a detta ultima relazione e la gravità dei fatti di cui alla condanna in espiazione (reato di tentata estorsione, aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7).

Motivi della decisione

1. Come è stato ripetutamente affermato, ai fini della concessione della misura alternativa della liberazione anticipata non è sufficiente aver mantenuto una regolare condotta, ma è necessario che il condannato abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione ed abbia dimostrato di trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento.

Invero, ad avviso del Collegio, nella specie il tribunale ha dato conto, con motivazione compiuta ed esente da contraddizioni e vizi logici, della valutazione degli elementi acquisiti facendo corretta applicazione del predetto principio.

Sono state, infatti, esplicitate le circostanze di fatto poste a fondamento della valutazione diversa da quella operata dal Magistrato di sorveglianza, fondata essenzialmente sul contenuto della relazione del 23.3.2010 che si limitava a ribadire quanto indicato in quella del maggio 2008, benchè emergessero elementi ulteriori e significativi in ordine al comportamento tenuto dal condannato quanto meno a far data dal settembre 2008.

Ad avviso del tribunale, quindi, il B. aveva manifestato una reale partecipazione alle attività trattamentali, tanto da determinare una valutazione positiva di tutto il periodo di detenzione in valutazione.

Alla luce di quanto evidenziato nel provvedimento impugnato, quindi, la relazione comportamentale, pur recando la data del 23.3.2010, di fatto non risultava aggiornata ed è di tutta evidenza che il difetto di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria in ordine alla effettiva condotta del condannato non può avere ricadute negative sullo stesso.

Pertanto, sotto tale profilo il ricorso deve ritenersi infondato; le restanti doglianze si risolvono in censure di fatto la cui vaiutazione esula dai poteri del giudice di legittimità.

Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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