Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 23-06-2011, n. 25267 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 21.10.2010, il Gip del Tribunale di Bologna respingeva l’opposizione presentata H.K. e B. A. avverso il decreto con il quale il pubblico ministero aveva rigettato la richiesta di restituzione di cose sequestrate, ai sensi dell’art. 263 c.p.p..

2. Hanno proposto ricorso per cassazione personalmente con atti separati, H.K. e B.A. denunciando:

a) violazione di norma processuale con riferimento all’art. 263 c.p.p., comma 5, avendo il Gip deciso sull’opposizione senza il contraddittorio tra le parti nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p.;

b) vizio di motivazione in ordine alla mancata restituzione di quanto in sequestro.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso in ordine alla questione processuale, preliminare ed assorbente, è fondato.

Il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate è regolato dall’art. 263 c.p.p., che attribuisce la competenza a provvedere, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero, che decide con decreto motivato. L’eventuale decisione negativa può essere impugnata con la procedura dell’opposizione, prevista dall’art. 263 c.p.p., comma 5, davanti al giudice per le indagini preliminari, che provvede nelle forme dell’art. 127 c.p.p., nel contraddittorio delle parti, con procedimento camerale; il mancato rispetto delle forme e del contraddittorio, stabiliti a pena di nullità dall’art. 127 c.p.p., comportano l’annullamento del provvedimento.

Come si rileva dagli atti, nella specie il giudice ha deciso sull’opposizione proposta dai ricorrenti de plano; pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Gip del tribunale di Bologna.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Gip del tribunale di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *