Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 23-06-2011, n. 25266

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto in data 29.9.2010, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile, per essere stata proposta fuori termine, l’opposizione di A.A. avverso il provvedimento con il quale Magistrato di sorveglianza il 16.7.2010 aveva rigettato l’istanza del predetto volta ad ottenere l’applicazione dell’espulsione dal territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5 e successive modificazioni.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione A.A. chiedendo l’annullamento del decreto presidenziale.

Deduce, in primo luogo, che in data 22.7.2010 era stato notificato al difensore un avviso di deposito, mentre il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza era stato notificato al difensore in data 26.7.2010 (peraltro, per mero errore materiale era stata indicata la data del 26.7.2008); pertanto, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, l’opposizione comunque era stata depositata nel termine di dieci giorni previsti dalla norma.

Motivi della decisione

E’ fondata la doglianza del ricorrente in ordine alla tempestività della proposizione dell’impugnazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bologna in data 16.7.2010.

Infatti, dagli atti si rileva che: il provvedimento impugnato è stato depositato il 19.7.2010 ed è stato notificato al difensore in data 26.7.2010; l’opposizione è stata presentata dal difensore con atto depositato il 13.9.2010, pertanto, la stessa deve ritenersi tempestiva, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 6 tenuto conto della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale di cui alla L. n. 742 del 1969.

Tanto premesso, tuttavia, deve rilevarsi che avverso il provvedimento di rigetto dell’espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16 non è ammissibile l’opposizione.

Ritiene, infatti, il Collegio che – secondo il principio già espresso da questa Corte – la richiesta dell’interessato di applicazione dell’espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, funge da sollecitazione all’autorità giudiziaria per l’emissione del provvedimento e, nell’ipotesi di diniego, la parte potrà proporre ricorso per cassazione, posto che il comma 6 della citata norma prevede l’opposizione solo avverso il decreto di espulsione, quando applicato dall’autorità giudiziaria, e trattasi di provvedimento che attiene allo status libertatis del soggetto e, pertanto, è sempre impugnabile ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 568 c.p.p., comma 2, davanti alla Corte di cassazione (Sez. 1^, n. 10752, 18/02/2009, Gega, rv. 242895).

Ne deriva che il provvedimento impugnato emesso il 29.9.2010 dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna deve essere annullato senza rinvio ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. i).

Quindi, l’opposizione proposta avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bologna in data 16.7.2010 deve essere qualificata come ricorso e ritenuto il giudizio, secondo il disposto dell’art. 621 c.p.n..

La mancanza dei motivi di impugnazione in ordine alla mancata applicazione dell’espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, impone, all’evidenza, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento con esclusione della condanna al pagamento a favore della Cassa della Ammende in mancanza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (C. Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato emesso il 25/9/2010 dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Qualificata l’opposizione proposta avverso il provvedimento in data 16/7/2010 del Magistrato di sorveglianza di Bologna alla stregua di ricorso;

visti l’art. 620 c.p.p.,comma 1, lett. i) e l’art. 621 c.p.p., lo ritiene e lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle sole spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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