Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 23-06-2011, n. 25265 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 10.3.2010 il Gip del tribunale della Spezia – in funzione di giudice dell’esecuzione – decidendo, a seguito dell’udienza camerale, sulla richiesta del pubblico ministero revocava la sospensione condizionale della pena concessa a M. J. con la sentenza del 21.3.2008 e, contestualmente, applicava al predetto il beneficio del condono ai sensi della L. n. 241 del 2006.

In specie, esplicitava che la revoca del beneficio della sospensione condizionale di cui alla sentenza del 21.3.2008 s’imponeva atteso che il M. aveva commesso in data 30.4.2009 il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero denunciando l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’applicazione del beneficio del condono, richiamando il principio affermato da questa Cotte secondo il quale l’indulto non può essere applicato allorchè si debba procedere alla revoca dello stesso beneficio.

Nella specie, infatti, la stessa sentenza che ha determinato la revoca della sospensione condizionale della pena preclude l’applicazione dell’indulto a norma della L. n. 241 del 2006.

Motivi della decisione

1. In primo luogo deve rilevarsi che non può qualificarsi il ricorso come opposizione – come richiesto nelle conclusioni scritte del Procuratore Generale presso questa Corte – atteso che come si rileva dallo stesso provvedimento impugnato, il giudice dell’esecuzione ha deciso all’esito dell’udienza camerale, disposta, all’evidenza, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., tale essendo la disciplina prevista per la revoca della sospensione condizionale della pena, non rilevando che contestualmente il giudice abbia provveduto anche sulla richiesta del difensore di applicazione del beneficio dell’indulto per il quale non è richiesto il contraddittorio delle parti.

2. Tanto premesso, il ricorso del Procuratore della Repubblica deve ritenersi fondato alla luce del richiamato principio – che il Collegio condivide e ribadisce – secondo il quale "in presenza di una già operante e riconoscibile causa di revoca dell’indulto, è legittima e doverosa la mancata applicazione del beneficio atteso che, altrimenti, il medesimo, una volta applicato, o dovrebbe essere subito dopo revocato, con inutile dispendio di attività giurisdizionale, o non sarebbe più revocabile, con evidente violazione della legge che, quando ne sussistano le condizioni, prevede invece la revoca come obbligatoria" (Sez. 1^, n. 19752, 28/03/2003, Cali, rv. 223850).

Nella specie, invero, il M. nei cinque anni dall’entrata in vigore della L. n. 241 del 2006, ossia in data 30.4.2009, ha commesso un delitto non colposo per il quale è stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione, oltre la multa.

Detta condanna, a norma dell’art. 1, comma 3 della legge citata, è causa della revoca di diritto del beneficio dell’indulto.

Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla applicazione dell’indulto.

P.Q.M.

Annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla applicazione dell’indulto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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