Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. In data 4 luglio 2007 la ricorrente si aggiudicava a seguito di asta indetta dal comune di Cassino il precedente 17 aprile un suolo sito in viale Europa e contrassegnato in catasto al foglio n. 89, particella n. 791 di mq. 1.514.
Tale suolo – alla data dell’aggiudicazione – secondo il P.R.G. vigente era destinato a "sede stradale" (e secondo una variante adottata il 23 dicembre 2004 era oggetto della seguente previsione: "conservazione dei volumi: art. 57 n.t.a.").
Con la delibera n. 51/19 del 13 ottobre 2008 il comune – tra l’altro – variava la destinazione urbanistica di tale suolo nel modo seguente: "Conservazione dei volumi esistenti – art. 57 n.t.a. Variante – volume edificabile pari al 25% della superficie del lotto, altezza massima 13,50 metri". Il tutto nell’ambito di una delibera (la n. 51/19 citata) che dava attuazione alla previsione dell’articolo 58 (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali) del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla 6 agosto 2008, n. 133.
Con la delibera impugnata il Consiglio comunale di Cassino ha annullato questo mutamento di destinazione urbanistica, nel presupposto dell’illegittimità dell’applicazione alla vendita alla ricorrente della previsione del citato articolo 58.
2. Con il ricorso all’esame la signora C. impugna la delibera del 19 luglio 2010 deducendo che essa è illegittima perché non adottata dalla prescritta maggioranza.
3. Il comune di Cassino si è costituito in giudizio.
4. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal comune di Cassino nella memoria depositata il 9 maggio 2011; il comune contesta che la ricorrente non abbia in alcun modo censurato il contenuto della delibera affidando le sue doglianze esclusivamente a motivi di carattere giuridico relative al procedimento di formazione della volontà dell’organo collegiale.
L’eccezione è infondata, dato che il destinatario degli effetti pregiudizievoli di un provvedimento può, avverso il medesimo, formulare sia censure di carattere sostanziale che censure di carattere formaleprocedurale relative alle modalità di formazione della volontà dell’organo emanante il medesimo, come avviene nel caso specifico.
5. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Ai fini della decisione è necessaria una sintetica premessa sulla disciplina relativa alle sedute del Consiglio comunale di Cassino.
5.1. Lo statuto dispone all’articolo 34 che "1. il Consiglio comunale si riunisce, senza computare a tal fine il Sindaco, validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale. 2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell’adunanza l’intervento di almeno dieci consiglieri".
A sua volta l’articolo 44 del regolamento del consiglio comunale ribadisce al primo comma il principio della validità delle sedute a condizione che sia presente la metà dei consiglieri assegnati; il successivo articolo 45 stabilisce al primo comma che "l’adunanza di seconda convocazione fa seguito in giorno diverso per ogni argomento iscritto all’ordine del giorno ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale"; il terzo comma stabilisce quindi che "nell’adunanza di seconda convocazione… le deliberazioni…. sono valide purchè intervenga un terzo dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco".
5.2. Ad avviso della ricorrente la disciplina sopra citata è stata violata in quanto alla seduta del Consiglio in cui è stata approvata la delibera impugnata erano presenti quattordici consiglieri e il Sindaco e, essendo tale seduta di prima convocazione, mancava il prescritto numero legale di quindici consiglieri (cioè la metà dei componenti dell’organo senza computare a tal fine il Sindaco).
Intuibilmente opposta è la tesi sostenuta dal comune che sostiene che la delibera impugnata è stata approvata in "seconda convocazione" con la conseguenza che l’assemblea consiliare era legittimamente costituita, essendo presenti almeno dieci dei consiglieri assegnati.
5.3. Al fine di comprendere la sostanza del problema occorre premettere in fatto che:
a) in data 23 giugno 2010 era convocata seduta ordinaria di prima convocazione per la trattazione nei giorni 5 e 9 luglio dei seguenti oggetti: "1) piano triennale del LL.PP. – discussione e approvazione; 2) bilancio di previsione esercizio finanziario 2010, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 20102012 e relativi allegati"; la seduta del 5 luglio non poteva svolgersi mancando il numero legale;
b) in data 7 luglio 2010 era convocata, previo annullamento della convocazione della seduta del 9 luglio, seduta ordinaria di 2° e 1° convocazione per la trattazione, nelle date del 16, 17 e 19 luglio: b1) in 2° convocazione degli oggetti già posti all’ordine del giorno della seduta del 5 luglio; b2) in 1° convocazione, di provvedimenti relativi alla delibera C.C. n. 51/19 del 13 ottobre 2008; la seduta del 16 luglio 2010 non poteva svolgersi per la mancanza del numero legale essendo intervenuti il Sindaco e 9 consiglieri (e difettando pertanto il quorum strutturale sia per la parte di ordine del giorno da trattare in 2° convocazione che – a maggior ragione – per la parte di ordine del giorno da trattare in 1° convocazione); parimenti non si svolgeva la seduta del 17 luglio alla quale erano invece presenti il Sindaco e 11 consiglieri (al riguardo è opportuno precisare che per espresso disposto dell’articolo 44, comma 4, del regolamento citato anche in seconda convocazione per la trattazione di bilancio e relative relazioni previsionali si richiede il quorum strutturale di 15 consiglieri);
c) alla seduta del 19 luglio 2010 intervenivano invece il Sindaco e 14 consiglieri per cui la seduta veniva aperta; si constatava l’assenza del numero legale per la trattazione del piano triennale dei LL.PP. e del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica, non essendo presenti almeno 15 consiglieri; a questo punto uno dei consiglieri chiedeva che si invertisse l’ordine del giorno e si esaminasse il punto 1 della parte di ordine del giorno da trattare in prima convocazione, nel presupposto che per questa parte il numero legale vi fosse; la proposta era approvata all’unanimità e, parimenti all’unanimità, era quindi approvata la delibera impugnata.
5.4. Ciò premesso in punto di fatto, si possono esporre le posizioni delle parti.
Per la ricorrente la seduta del 19 luglio 2010, limitatamente all’oggetto che viene in rilievo nella controversia, doveva considerarsi seduta di prima convocazione, come del resto specificato dall’avviso di convocazione, e non potesse quindi assolutamente considerarsi come seduta di seconda convocazione.
Opposta è la ricostruzione del comune secondo cui la seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, a una seduta di prima convocazione andata deserta e avente il medesimo ordine del giorno. Ciò è quanto si è verificato nel caso all’esame dato che le sedute del 16 e 17 luglio erano andate deserte. Quindi la seduta del 19 luglio 2010, facendo seguito ad altra seduta di prima convocazione andata deserta, andava considerata come seduta di seconda convocazione, con conseguente sussistenza del numero legale e conseguente legittimità della delibera impugnata.
5.5. Il Collegio condivide le argomentazioni della ricorrente.
La seduta del 19 luglio era, relativamente all’oggetto che interessa il presente processo (al quale d’ora in poi si farà esclusivo riferimento), individuata come seduta di prima convocazione, per cui il quorum strutturale necessario ai fini della valida costituzione dell’assemblea doveva intendersi fissato in quindici consiglieri, escluso il Sindaco.
La tesi del comune secondo cui, per poter considerare una seduta di seconda convocazione, non è necessario che l’avviso di convocazione la individui come tale ma è sufficiente che essa abbia i caratteri indicati nel primo comma dell’articolo 45 non è persuasiva, nel senso che è senz’altro possibile che la seduta di prima convocazione e quella di seconda convocazione siano convocate contestualmente ma l’avviso deve essere esplicito indicando chiaramente che la seduta successiva a quella indetta per prima è di seconda convocazione.
Questa ricostruzione è confermata sul piano giuridico dal comma 6 dell’articolo 45 che espressamente considera l’ipotesi in cui l’avviso di prima convocazione contenga anche l’avviso di convocazione per la seconda convocazione, stabilendo che, qualora quest’ultima si renda necessaria, il Presidente è tenuto a inviare un avviso ai consiglieri che non siano intervenuti alla seduta di prima convocazione o che siano risultati assenti al momento in cui questa, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
Da questa disposizione si desume che l’avviso deve esplicitamente individuare la seduta successiva come di seconda convocazione e che, ove la seduta di seconda convocazione si renda effettivamente necessaria, un avviso della medesima deve essere inviato almeno 24 ore prima ai consiglieri risultati assenti.
Nella fattispecie non solo la seduta del 19 luglio non era individuata come di seconda convocazione ma neppure risulta che i consiglieri risultati assenti alle sedute del 16 e del 17 luglio abbiano ricevuto l’avviso previsto dall’articolo 45, comma 6.
A ciò si aggiunge che la ricorrente ha depositato il 13 gennaio 2011 documentazione – peraltro relativa proprio all’approvazione del bilancio 2010 e della relazione previsionale e programmatica – che dimostra che la prassi consiliare è pienamente allineata alla normativa citata; è infatti stato depositato l’avviso relativo alla prima convocazione (per il 29 aprile 2010) che contemplava esplicitamente la convocazione dell’adunanza di seconda convocazione (per il successivo 30 aprile) e copia dell’avviso – inviato ai consiglieri assenti – che la seduta di prima convocazione era andata deserta e della conseguente conferma della seduta di seconda convocazione.
6. Il ricorso va quindi accolto e l’atto impugnato annullato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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