Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 23477 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.L., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio in materia di impiego pubblico instaurato dinanzi al T.A.R. Campania nell’agosto 1999, ancora pendente nel febbraio 2009.

La Corte d’appello liquidava in favore del ricorrente il danno non patrimoniale per la durata irragionevole di sei anni e sei mesi del procedimento nella somma di Euro 4.548,00 oltre interessi legali e metà delle spese del procedimento.

Avverso tale decreto, depositato il 16 marzo 2009, F.L. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 6 novembre 2009, formulando sette motivi. Resiste il Ministero Economia e Finanze con controricorso.

Motivi della decisione

Con i sette motivi di ricorso è denunciata, in relazione alla liquidazione delle spese del procedimento esposta nel provvedimento impugnato, erronea e falsa applicazione di legge ( artt. 91 e 92 c.p.c., art. art. 6, p.1 CEDU, normativa in tema di tariffe professionali), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo l’istante, la liquidazione delle spese sarebbe illegittima perchè effettuata in applicazione delle tariffe per i procedimenti di volontaria giurisdizione anzichè di contenzioso ordinario, sarebbe insufficiente ed in violazione degli standards Europei nonchè priva di motivazione. La Corte di merito avrebbe inoltre illegittimamente disatteso la nota spese depositata, omettendo peraltro di motivare al riguardo. Tali doglianze, da esaminare congiuntamente perchè strettamente connesse e in parte ripetitive, non possono trovare ingresso.

Premesso che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o del principio di inderogabilità della tariffa professionale vigente (cfr. Cass. n. 4347/1999; n. 4818/2000; n. 1485/2001), va in primo luogo osservato che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte d’appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, considerato anche che dall’approvazione della Convenzione C.E.D.U. non discende alcun obbligo a carico del legislatore nazionale di conformare il processo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo negli stessi termini previsti quanto alle spese per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione (cfr. Cass. n. 23397/2008; Cass. n. 22305/2009).

Si osserva inoltre che parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e ad essa spettanti (cfr. Cass. n. 21325/2005; n. 9082/2006; n. 9098/2010). Tale omissione non consente al giudice di legittimità il controllo – senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti – degli error in iudicando solo astrattamente enunciati nella illustrazione dei motivi di ricorso e nella altrettanto astratta formulazione dei quesiti di diritto. Nè trova alcun riscontro nel provvedimento impugnato l’assunto secondo cui la corte di merito avrebbe applicato le tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 910,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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