Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-03-2011) 23-06-2011, n. 25257 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 5 agosto 2010 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa confronti di G.A. (cl. (OMISSIS)) dal Gip del tribunale di Locri, in data 16.7.2010, a seguito di convalida del fermo disposto dal pubblico ministero, in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen..

Per quanto rileva in questa sede, il tribunale preliminarmente riteneva infondate le questioni processuali sollevate con i motivi di riesame.

In particolare, con riferimento alla eccepita nullità dell’interrogatorio dell’indagato in sede di convalida del fermo di p.g. e della ordinanza contestualmente emessa dal Gip con la quale veniva applicata al G. la misura cautelare della custodia in carcere rilevava:

che nessuna norma prevede il diritto dell’indagato di conoscere gli atti posti a fondamento delle richieste del pubblico ministero in sede di convalida dell’arresto o del fermo prima dell’interrogatorio ex art. 391 cod. proc pen., nè tale diritto può ricavarsi per analogia dall’art. 293 c.p.p., comma 3, essendo detta norma riferita alla fase successiva all’esecuzione o notificazione dell’ordinanza che applica la misura cautelare;

che gli interrogatori previsti agli artt. 391 e 294 cod. proc. pen. hanno natura e finalità diversa;

che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (richiamata), la scelta del pubblico ministero di non comparire all’udienza di convalida e di illustrare per iscritto le proprie richieste non determina il diritto dell’arrestato di accedere, prima dell’Interrogatorio, agli atti posti a fondamento delle richieste e, conseguentemente, non può nè determinare nullità dell’interrogatorio, nè essere causa di inefficacia della misura cautelare eventualmente disposta;

che in tale senso depongono più pronunce anche recenti della Corte di legittimità, mentre isolato è l’orientamento favorevole alla prospettazione difensiva;

che sulla base di detto prevalente orientamento la nullità dell’interrogatorio potrebbe ritenersi solo nel caso in cui si sia verificata l’assoluta impossibilità del difensore di conoscere le richieste del pubblico ministero in ordine alla misura cautelare ed alle regioni su cui si fondano, cosa che non si è verificata nel caso di specie.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, G.A. (cl. (OMISSIS)), denunciando con un unico motivo la violazione dell’art. 391 cod. proc. pen. in relazione all’art. 178 cod. proc. pen. e riproponendo la questione della nullità dell’udienza di convalida e della conseguente inefficacia della misura cautelare applicata al ricorrente all’esito di detta udienza.

Premesso che il G. era stato sottoposto a fermo di p.g. con decreto della Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, e che era stata rigetta la richiesta della difesa avanzata al Gip di Locri, competente per la convalida, di estrarre copia del decreto di fermo, della richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare, nonchè degli atti posti a fondamento degli stessi, evidenzia che anche in sede di udienza di convalida era stata eccepita la nullità dell’interrogatorio; ciononostante, il Gip convalidava il fermo ed emetteva l’ordinanza applicando la misura cautelare.

Il ricorrente censura, quindi, la valutazione con la quale il tribunale del riesame aveva ritenuto infondata la questione posta sul punto, in particolare alla luce del recente intervento chiarificatore delle S.U. di questa Corte con la sentenza del 30.9.2010 n. 36212 che ripercorre, soffermandosi, altresì, sul dictum della Corte in ordine ai limiti di deducibilità della questione. Afferma, infatti, il ricorrente che l’eccepibilità non può essere limitata all’impugnazione dell’ordinanza di convalida perchè ciò non consentirebbe di dedurre il vizio nei casi in cui all’esito dell’udienza non viene convalidato il fermo ma viene applicata la misura cautelare.

Motivi della decisione

1. Secondo la pronuncia delle S.U. di questa Corte – richiamata dal ricorrente – il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare; il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell’udienza di convalida (S.U., n. 36212 del 30/09/2010, rv. 247939).

Come si è detto, il ricorrente – sulla base di detto principio – deduce la nullità dell’udienza di convalida dalla quale deriverebbe l’inefficacia della misura cautelare applicata al G. all’esito di detta udienza.

2. Deve, preliminarmente, rilevarsi che la misura cautelare della quale si assume l’Inefficacia per le ragioni anzidette, emessa in data 16.7.2010 dal Gip del tribunale di Locri, è stata sostituita – come si rileva in atti – dalla misura diversa ed autonoma emessa, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., dal giudice competente, ossia dal Gip del tribunale di Reggio Calabria.

Ne deriva il venir meno di qualsivoglia interesse alla impugnazione in esame da parte del ricorrente che, al più, avrebbe potuto impugnare l’ordinanza emessa dal giudice, competente al fine di far valere la eventuale nullità dell’interrogatorio se non sia intervenuto nuovo interrogatorio dell’indagato nel termine indicato all’art. 294 cod. proc. pen..

E’ noto, infatti, l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, quando la misura cautelare sia stata applicata da un giudice Incompetente e gli atti siano stati tempestivamente trasmessi all’ufficio del pubblico ministero competente, persiste un interesse dell’indagato all’impugnazione del primo provvedimento coercitivo, nonostante l’eventuale emissione del secondo che sia stato adottato nel termine di venti giorni ex art. 27 cod. proc. pen., sotto il profilo dell’utilità conseguibile con l’accertamento dei presupposti per l’ottenimento della riparazione per l’ingiusta detenzione (Sez. 2, 11 marzo 2005, n. 11752, Mannelli, rv. 231227; Sez. 2, 23 aprile 2008, n. 19718, Caccavale, rv. 239800).

Tuttavia, tale eventuale ed unico residuo interesse ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, ex art. 314 c.p.p., comma 2, deve essere specificamente dedotto e motivato dal ricorrente. E’ stato, invero, ulteriormente precisato in una recente decisione delle S.U. di questa Corte che "in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea ad evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato" (S. U., n. 7931, 16/12/2010, Testini, rv. 249002).

Non essendo stato dedotto, nella specie, in alcun modo tale interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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