T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 29-06-2011, n. 1250

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale del 2 maggio 2011 con cui il Comandante della Polizia Municipale di Castelvetrano ha ingiunto al medesimo ricorrente di provvedere alla bonifica e pulizia dei lotti di terreno ivi indicati, dei quali lo stesso si è dichiarato comproprietario;

Considerato che tale ordinanza è conseguita da attività di accertamento susseguente ad un esposto del medesimo ricorrente datato 5 aprile 2011 con cui era stato denunziato l’abbandono di rifiuti da parte di ignoti sul ciglio della strada adiacente e che, con il medesimo esposto, è stata chiesta l’adozione di ogni necessaria iniziativa da parte del Comune di Castelvetrano nella qualità di Ente proprietario della strada;

Considerato che l’emanazione della predetta ordinanza muove dall’asserito obbligo, altrettanto asseritamente violato, in capo al proprietario del fondo di provvedere alla pulizia o bonifica del sito ed a realizzare opere, quali la recinzione dei lotti di terreno, "atti ad inibire a terzi ulteriori azioni di abbandono inconsulto di rifiuti in genere all’interno dei lotti di terreno di proprietà della Società agricola "Eredi G."";

Ritenuto che il ricorso – irrilevante, ai fini del giudizio, la bonifica del sito frattanto intervenuta ad opera della medesima parte ricorrente – si appalesa fondato per le considerazioni di seguito svolte;

Ritenuto, quanto al dedotto difetto di competenza dell’organo dirigenziale (nel caso di specie, Comandante della Polizia Municipale) all’emanazione del provvedimento impugnato, che lo stesso avrebbe dovuto essere formalmente emanato dal Sindaco, stante la previsione di cui all’art. 4, comma 4, della l.r. 8 aprile 2010, n. 9 ("4. Il sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi che ricadano nell’ambito del territorio comunale");

Ritenuto, quanto al profilo sostanziale della pretesa azionata in giudizio, che sussista la fondatezza delle censure inerenti alla violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 l. n. 241 del 1990 (Cons. St., V, 25 agosto 2008, n. 4061), all’assenza di uno specifico accertamento circa i profili di responsabilità da inquinamento in capo al ricorrente in termini di dolo o colpa nonché alla mancata recinzione del fondo (Cons. St. V, 19 marzo 2009, n. 1612);

Ritenuto che debbano considerarsi illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario del fondo stesso in ragione di tale sua sola qualità, in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione (quand’anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d’esperienza), dell’imputabilità soggettiva della condotta (Cons. St., n. 1612/2009, cit.);

Considerato che la parte motiva del provvedimento impugnato non contiene considerazioni, neppure generiche, in ordine alle eventuali specifiche connotazioni del caso di specie quali, al contrario, quelle invocate nella memoria depositata in giudizio;

Ritenuto che ai fini dell’adozione di una ordinanza di sgombero di rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non si possa ravvisare la colpa del proprietario dell’area nel fatto che lo stesso non abbia recintato il fondo, atteso che, per principio generale del diritto (cfr. art. 841 cod. civ.), la "chiusura del fondo" costituisce una mera facoltà del proprietario, e dunque giammai un suo obbligo, e che tale omissione non possa essere considerato elemento sintomatico della "colpa";

Ritenuto che, al contrario in presenza di siffatte situazioni di fatto, il Comune abbia l’obbligo di attivarsi direttamente ovvero a mezzo dell’organismo di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, in quest’ultimo caso a mezzo di idonea previsione nel contratto di servizio (l.r. n. 9 del 2010, cit.);

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso debba essere accolto, con assorbimento di ogni altro motivo irrilevante ai fini del presente giudizio, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

Ritenuto che le spese, liquidate come da dispositivo, debbano seguire la regola della soccombenza di cui all’art. 26 cod. proc. amm.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nella stessa epigrafe indicato.

Condanna il Comune di Castelvetrano alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *