Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-06-2011) 24-06-2011, n. 25311 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 15 febbraio 2010 la Corte d’appello di Messina ha confermato la pena di anni 1 e mesi 2 di arresto, inflitta dal Tribunale di Messina con sentenza del 3 dicembre 2007 a B. M., siccome ritenuto penalmente responsabile di tre violazioni della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1 riunite col vincolo della continuazione, per aver violato gli obblighi su di lui incombenti, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., essendosi allontanato in due occasioni (il (OMISSIS)) dalla propria abitazione in orario in cui era tenuto a permanere in essa e per avere in una terza occasione (il 1 gennaio 2005) violato la prescrizione di presentarsi ai carabinieri della locale stazione per il visto di controllo.

2. Avverso tale sentenza della Corte d’Appello di Messina propone ricorso per cassazione B.M.P. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge, in quanto esso ricorrente aveva scontato un pena detentiva di mesi 3, da lui finita di espiare il 26 febbraio 2004, si che, al momento in cui era stato rilasciato dal carcere, avrebbe dovuto essere chiamato dai carabinieri della stazione di (OMISSIS) per essere nuovamente sottoposto agli obblighi con nuovo processo verbale; e poichè egli non aveva ricevuto tale convocazione, non poteva ritenersi sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. al momento in cui gli erano state contestate le tre violazioni indicate in rubrica.

Motivi della decisione

1. Premesso che il ricorso proposto da B.M.P. non è manifestamente infondato, va evidenziato che i giudici di merito hanno irrogato al B. una pena illegale, avendo applicato un aumento di pena per la contestata recidiva con riferimento a condanne avvenute per contravvenzioni, nonostante che il testo dell’art. 99 cod. pen. risulti essere stato modificato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 51, art. 4; ed alla stregua di tale modifica l’aumento di pena per la recidiva è applicabile solo nei confronti di chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commetta un altro di analoga natura.

2. Secondo detta nuova versione dell’art. 99 cod. pen. è quindi venuta meno la possibilità di aumentare la pena quando, dopo la commissione di un delitto non colposo, vengano commessi, come nel caso in esame, reati contravvenzionali; e, trattandosi di norma di diritto penale di natura sostanziale, essa è di immediata applicazione, si che l’aumento di pena di mesi 3, disposto dai giudici di merito a carico del B. a titolo di recidiva, dev’essere eliminato, sebbene i reati commessi dal medesimo risalgano ad epoca anteriore all’entrata in vigore della citata L. n. 51 del 2005 (vale a dire il 31 marzo 2005) (cfr. Cass. Sez. 1 n. 19976 del 29/04/2010 dep. 26/05/2010, imp. Colella, Rv. 247647).

5 Occorre a questo punto rilevare che i tre reati contestati al B. ( L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1: più violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di p.s.) sono di natura contravvenzionale e sono stati accertati come da lui commessi rispettivamente il 4 ed il 18 novembre 2004, nonchè il 1 gennaio 2005.

E’ da ritenere pertanto che, per detti reati, è ormai trascorso il termine prescrizionale, fissato in anni 3 per i reati per i quali è prevista la pena dell’arresto dall’art. 157 c.p.p., comma 1, nella versione anteriore alla modifica introdotta con la L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 9, comma 1 applicabile al ricorrente, siccome norma a lui più favorevole.

Detto termine, ai sensi dell’art. 160 c.p., comma 3, nella versione anteriore alla citata L. n. 251 del 2005, applicabile per lo stesso motivo al ricorrente anzidetto, non può essere prolungato, nel massimo, oltre gli anni 4 e mesi 6. Poichè dall’esame degli atti non sono emersi significative sospensioni della prescrizione; applicando i termini di cui sopra ai reati indicati in rubrica, è dato rilevare che essi erano da ritenere prescritti ancor prima del 15 febbraio 2010, data in cui è stata emessa la sentenza della Corte di Appello di Messina, impugnata nella presente sede (cfr., in termini, Cass. 2, 6.9.10 n. 32689).

6. Ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a), la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, essendo i reati ascritti al ricorrente estinti per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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