Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 24-06-2011, n. 25309 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rileva:

1. – Con sentenza, deliberata il 23 febbraio 2010 e depositata il 26 febbraio 2010, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di quella stessa sede, con sentenza 12 novembre 2008, al sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, L.L., imputato del delitto previsto e punito dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2, per avere – per quanto qui rileva – non osservato l’obbligo di soggiorno, essendo stato "trovato nel territorio di (OMISSIS)" il (OMISSIS).

Con riferimento ai motivi di gravame in punto di elemento psicologico del reato, in relazione all’assunto dell’appellante di non essersi avveduto dello sconfinamento nel territorio del comune limitrofo a quello di residenza coatta, la Corte territoriale ha osservato:

esattamente il primo giudice ha escluso l’errore sul fatto; L., infatti, era ben conscio di trovarsi nel parco dell’idroscalo, mentre il supposto errore concerne "soltanto la collocazione del suddetto luogo all’interno o all’esterno del territorio del comune di Milano":

sicchè, secondo la giurisprudenza di legittimità, è irrilevante l’errore "sulla interpretazione tecnica della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano": mentre la prescrizione imposta comportava "in capo a L. l’obbligo di accertare se stava o meno recandosi in località posta oltre il confine del comune di (OMISSIS)". 2. – Ricorre per cassazione l’imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Corrado Limentani, mediante atto recante la data del 7 aprile 2010, depositato il giorno successivo, col quale sviluppa due motivi.

2.1 – Con il primo motivo il ricorrente denunzia, a1 sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 47 c.p., comma 3, deducendo che, per l’appunto, ricorre l’ipotesi dell’errore su norma, (quella concernente "la delimitazione dei confini tra il Comune di (OMISSIS) e quello attiguo di (OMISSIS)") diversa dalla legge penale, che ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato, con conseguente difetto "del coefficiente psicologico" del delitto.

2.2 – Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), contraddittorietà della motivazione, censurando che la Corte territoriale ha fondato la responsabilità dell’appellante sulla colpa di costui, addebitando al giudicabile di non aver applicato la dovuta diligenza nella osservanza dell’obbligo di dimora.

3. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

La Corte territoriale è incorsa nella inosservanza della legge penale in quanto ha ritenuto la responsabilità dell’imputato in relazione al delitto doloso, a lui ascritto, facendo riferimento alla ravvisata negligenza dimostrata dal sorvegliato per l’omessa preventiva verifica del confine comunale.

Conseguono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della medesima Corte territoriale, la quale accerterà se il giudicabile, recandosi e circolando nel parco dell’idroscalo, in parte compreso nel territorio del comune di residenza coatta, ebbe consapevolezza e volontà di sconfinare nel limitrofo comune di (OMISSIS).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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