Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-05-2011) 24-06-2011, n. 25358 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di:

A.I.:

Indagato per il reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p. in danno di Ba.Fr. e R.P., nei confronti dei quali, in concorso con B.L., al fine di conseguire l’ingiusto profitto dell’acquisto dell’intera proprietà immobiliare delle parti offese, mediante violenza e minaccia compiva atti intimidatori posizionando i propri automezzi in maniera da turbare l’uso del confinante piazzale di spettanza di una società del Ba.; in (OMISSIS); il GIP presso il Tribunale di Chieti, in data 16.11210, emetteva il decreto di sequestro preventivo del piazzale di proprietà della Immobiliare Balducci, onde evitare ulteriori occupazioni;

A.I. proponeva impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Chieti, con ordinanza del 14.12.2010, respingeva il gravame e confermava il decreto di sequestro impugnato.

Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del Difensore di fiducia, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e).

Il ricorrente censura la decisione impugnata.

1)-per carenza ed illogicità della motivazione riguardo al "fumus" osservando:

a)-che l’indagato è estraneo alla vicenda civilistica che vede contrapposti da una parte il Ba. e dall’altra B. L.;

b)-che, in ogni caso, non sarebbe chiaro quale parte del terreno sarebbe stata occupata dall’ A., che avrebbe ottenuto in locazione il terreno dal B.;

2)-per carenza ed illogicità della motivazione riguardo al "periculum" osservando:

a)- che l’ A. non potrebbe conseguire alcun profitto, essendo estraneo alla contesa sulla proprietà del terreno;

-che le conversazioni intercettate tra l’ A. ed il B. si risolvevano in meri consigli su come fronteggiare la situazione;

CHIEDE l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati.

L’ordinanza che dispone il sequestro preventivo non deve essere motivata sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, non essendo i detti indizi richiesti fra i presupposti applicativi; e ciò in quanto è sufficiente per l’adozione della detta misura cautelare reale la presenza di un "fumus boni iuris" e cioè l’ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato, rilevabile dalla pendenza di un’imputazione e senza alcuna possibilità di apprezzamento quanto alla fondatezza dell’accusa e alla probabilità di una pronuncia sfavorevole per l’imputato.

Consegue che nel giudizio incidentale di impugnazione avverso il provvedimento che dispone il sequestro preventivo il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi all’astratta possibilità di assumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato.

Tanto meno tali questioni possono formare oggetto del ricorso per cassazione, non essendo possibile surrettiziamente introdurre in sede di legittimità un controllo che investa, sia pure in via incidentale, il merito dell’imputazione. (Cassazione penale , sez. 6, 07 luglio 1993).

Il ricorrente censura l’ordinanza deducendo l’assenza del "fumus" ma il motivo non coglie nel segno, atteso che il Tribunale ha correttamente rilevato:

– che l’ A., all’atto dei controllo, non fu in grado di esibire un titolo giustificativo del possesso dell’area occupata con i suoi mezzi;

-che il contratto di locazione ottenuto dal B.L. venne esibito solo in un secondo momento;

-che l’adesione dell’ A. all’azione intimidatoria espletata da B.L., il quale si era spinto anche ad usare violenza contro la persona del Ba., emergeva da una serie di telefonate intercettate nelle quali il primo dava indicazioni al secondo su come posizionare i camions in modo da ostruire il passaggio ai mezzi facenti capo al Ba.;

Per altro verso, la motivazione impugnata sottolinea anche l’esistenza del "periculum" attesa la possibilità che l’indagato possa portare ad ulteriori conseguenze la sua condotta di occupazione del piazzale e di turbativa del passaggio dei mezzi della ditta Arco facente capo al Ba.;

si tratta di una motivazione del tutto corretta perchè coerente e rispettosa dei principi che presiedono il giudizio in sede di reclamo avverso le misure cautelari reali e sufficiente a delineare sia il "fumus" che il "periculum";

ne deriva l’irrilevanza, in questa fase, dei motivi relativi alla dedotta buona fede, trattandosi di questione attinente la fondatezza dell’accusa, non deducibile in questa sede, giusti i principi sopra richiamati.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’indagato o l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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