Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-06-2011, n. 3880 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo del primo giudizio, la sig.ra M. C. impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sezione staccata di Lecce, la graduatoria provinciale per soli titoli per l’insegnamento di lingua inglese (classe LX) e tutti gli atti rispetto alla stessa connessi, prodromici e strumentali.

Con la sentenza oggetto del presente appello, il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso per quanto di interesse della ricorrente.

La sentenza veniva appellata dalla signora B., la quale ne chiedeva la riforma articolando plurimi motivi di doglianza.

Con recente memoria l’appellante dichiarava che, nelle more del giudizio, era venuto meno l’interesse all’ulteriore coltivazione del gravame, per essere stata nominata nei ruoli quale insegnante di lingua inglese con provvedimento divenuto inoppugnabile.

Il ricorso in appello deve quindi essere dichiarato improcedibile.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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