Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 24-06-2011, n. 25479

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Sanremo in data 13.7.2007 con la quale R.M. veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 485 e 646 c.p., commesso in (OMISSIS) fra i mesi di giugno ed agosto del 2004 quale socio accomandatario della s.a.s. Automat, procacciatrice di affari per conto della s.r.l. Fun Seven, appropriandosi della somma di Euro 41.105 ricevuta da clienti della Fun Seven e destinata a quest’ultima, e formando e trasmettendo per telefax alla Fun Seven un falso ordine di bonifico in favore di quest’ultima tramite la Banca Sella per l’importo di Euro 17.406,70 in risposta ai solleciti di versamento della somma di cui sopra.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di appropriazione indebita, osservando che il contratto in essere fra la società dell’imputato e la Fun Seven regolava i rapporti fra le parti su basi esclusivamente obbligatorie e non dava luogo ad un titolo di custodia in capo alla Automat, la quale possedeva il denaro jure proprio;

2.2. violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di falso, per il quale non veniva presentata querela dalla reale parte offesa, da individuarsi nella Banca Sella;

2.3. violazione di legge in ordine alla ravvisabilità della contestata aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11, essendo il rapporto fra l’imputato e la parte offesa di natura esclusivamente commerciale e non di prestazione d’opera;

2.4. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando che a tal fine non si sia tenuto conto dell’affermazione della Fun Seven in sede di giudizio civile di vantare un credito per soli Euro 10.000.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di appropriazione indebita è infondato.

La motivazione della sentenza impugnata sul punto, fondata sull’irrilevanza della mancata previsione contrattuale di incarichi di custodia o deposito delle somme per essere gli stessi impliciti nel rapporto con un procacciatore di affari, trova invero sostegno nei principi giurisprudenziali sulla ravvisabilità del reato di appropriazione indebita nella condotta del procacciatore che si impossessi della somma affidatagli dal cliente (Sez. 2, n. 3325 del 5.4.1991, imp. Davolio, Rv.190758).

2. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di falso è anch’esso infondato.

Nei delitti contro la fede pubblica, la qualità di persona offesa deve essere riconosciuta nei confronti di chi abbia ricevuto danno dall’uso dell’atto falso, in quanto tale titolare di un interesse incluso nell’oggettività giuridica dei reati (Sez. U, n.46982 del 25.10.2007, imp. Pasquini, Rv. 237855), con conseguente riconoscimento allo stesso della legittimazione a proporre querela (Sez. 5, n. 22690 del 26.3.2010, imp. Nardini, Rv.247961). E la sentenza impugnata motivava in piena coerenza con questi principi, osservando che il falso bonifico era utilizzato dall’imputato per occultare il reato di appropriazione indebita commesso in danno della Fun Seven, la quale assumeva pertanto la posizione di soggetto danneggiato dal reato.

3. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo alla ravvisabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11.

Il riconoscimento dell’abuso di relazione di prestazione d’opera nella condotta del procacciatore d’affari che si appropri di somme ricevute da clienti è in effetti conforme anche in questo caso agli indirizzi giurisprudenziali (Sez. 2, n.38498 dell’1.10.2008, imp. Ferro, Rv. 241463) per i quali detta aggravante, applicandosi a tutti i rapporti giuridici che comportino obblighi di tacere in un contesto fiduciario che agevoli la commissione del reato, è configurabile anche nel caso in esame.

4. Infondato è da ultimo il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, adeguatamente motivata dalla Corte territoriale con riferimento ai precedenti penali dell’imputato, alla gravità del fatto ed all’assenza di condotte risarcitorie.

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *