Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 30-06-2011, n. 460 Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appellante Ministero dell’Economia e delle Finanze chiede la riforma della sentenza n. 929/09, resa inter partes dal T.A.R. della Sicilia di Palermo (Sezione Seconda), con la quale è stato in parte dichiarato improcedibile e in parte accolto il ricorso proposto dal Sig. Vi.Pi., in mobilità dalle Ferrovie dello Stato al Ministero delle Finanze, contro il decreto di inquadramento n. 4477/1995 emesso nei suoi confronti a seguito di detta procedura di mobilità.

Il sig. Vi.Pi. aveva lamentato la illegittimità del decreto di inquadramento in oggetto, proponendo due diversi motivi di censura: a) il mancato riconoscimento dell’anzianità complessiva da lui maturata a far data dall’assunzione nell’amministrazione di provenienza e, conseguentemente, dei benefici economici del nuovo contratto F.S. 90/92, dal momento che il suo passaggio nell’Amministrazione statale è avvenuto il 16/05/1992; b) il mancato riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità nella misura dovuta ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 44/90, che ne prevede una maggiorazione dal 1 maggio 1989 per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo dal 1987 al 1990. Con successiva memoria, il procuratore del ricorrente aveva poi dichiarato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione di nuova appartenenza aveva riconosciuto il diritto del proprio assistito alla retribuzione individuale di anzianità. Lo stesso aveva chiesto perciò che, per tale punto, fosse dichiarata cessata la materia del contendere.

Sulla base di tali premesse, il TAR, nella decisione ora impugnata, ha dichiarato improcedibile il ricorso per un aspetto (riconoscimento della r.i.a.) e lo ha accolto invece per l’altro (riconoscimento della anzianità a far data dalla assunzione originaria e pretese economiche non soddisfatte). Ha osservato, in particolare, il TAR – in conformità con il disposto degli articoli 5 c. 2 DPCM n. 325/1988 e 18 DPCM n. 716/1994, come interpretato alla luce dell’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia (Cons. Stato, IV, 16.3.1998, n. 441; Cons. Stato, sez. IV, 14.12. 2004, n. 7971; Cons. Stato, IV, 14.12.2004, n. 8018; Cons. Stato, IV, 20.9.2000, n. 49) – che il riconoscimento della anzianità maturata presso l’Amministrazione di provenienza ai soggetti transitati dall’Ente ferrovie dello Stato al Ministero delle Finanze, a seguito delle procedure di mobilità in attuazione del D.P.C.M. 5.8.1988, n. 325, è dovuto non solo ai fini pensionistici, ma anche ai fini del collocamento degli stessi nei ruoli della nuova amministrazione. E ha ritenuto che la cumulabilità dei servizi resi ai fini della maggiorazione r.i.a. (retribuzione individuale di anzianità), è legittima "a condizione che non si verifichino duplicazioni di beneficio anche in ragione dell’eventuale diversità dei regimi contrattuali", e sempre che l’Amministrazione provveda alla verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti e condizioni per l’eventuale riconoscimento del beneficio economico richiesto.

Con l’appello qui proposto, l’Amministrazione chiede la riforma della sentenza impugnata con condanna dell’appellante (sic!) alle spese e agli onorari del giudizio.

Motivi della decisione

L’appello – refuso a parte in ordine alla formulazione del petitum – va rigettato.

Il TAR ha correttamente deciso, riconoscendo al ricorrente il diritto alla anzianità maturata non solo ai fini pensionistici, ma anche per il suo inserimento in ruolo nell’amministrazione statale.

La questione è stata già esaminata e decisa da questo Consiglio (C.G.A. n. 135 del 2006; n. 794 del 2008), che non ha ragioni per discostarsi dall’orientamento già espresso.

La sentenza appellata ha riconosciuto all’appellato l’anzianità maturata nei ruoli dell’ente di provenienza. E ciò sia in forza della normativa contenuta dapprima nel DPCM n. 325/1988 e poi ribadita nel DPCM n. 716/1994 (per effetto della quale il dipendente è trasferito nel ruolo dell’amministrazione ricevente nell’ordine spettantegli in base all’anzianità di qualifica", "conservando l’anzianità maturata), sia del conforme avviso della giurisprudenza del Consiglio di Stato (secondo cui "la disposizione di cui all’art. 5 comma 2 d.P.C. 5 agosto 1988 n. 325, avente ad oggetto le procedure per l’attuazione del principio di mobilità del personale nell’ambito della p.a. … deve essere intesa nel senso che l’impiegato conserva l’anzianità raggiunta nella qualifica di provenienza" (Cons. Stato, IV, 20.9.2000, n. 49) "non solo ai fini pensionistici ma anche agli effetti del collocamento nei ruoli della nuova amministrazione fra i colleghi di pari qualifica già inquadrati nei ruoli dell’amministrazione di destinazione (Cons. Stato, sez. IV, 14.12. 2004, n. 7971). Ciò perché – come ulteriormente ribadito dallo stesso Consiglio di Stato – l’interpretazione in oggetto "si sorregge non solo sulla lettera della disposizione considerata, intesa nel senso più aderente al suo significato espresso, ma anche sulla implicita considerazione della piena equiparabilità del servizio prestato in pari livello presso differenti Amministrazioni, coerentemente con l’uniformità dei criteri normativi di attribuzione delle rispettive qualifiche, appunto, di pari livello e dei contenuti delle corrispondenti funzioni", anche avendo riguardo a "quel fondamentale aspetto della posizione dell’impiegato che è l’aspettativa di carriera" (Cons. Stato, sent. cit.). Diversamente opinando, "l’equipollenza delle qualifiche, ancorché positivamente affermata e considerata dal D.P.R. n. 325 del 1988 come presupposto legale dell’inserimento nel ruolo di destinazione", implicherebbe "un iniquo azzeramento della corrispondente anzianità" (Cons. Stato, IV, 14.12.2004, n. 8018).

Ne consegue la condivisibilità del decisum anche quanto alla spettanza al ricorrente, sempre che sussistano gli altri requisiti e le condizioni richiesti per il suo riconoscimento (della cui verifica rimane onerata l’Amministrazione in cui è transitato il soggetto), dei benefici residuali legati al ricalcolo dell’anzianità dovuta. L’art. 9 del D.P.R. n. 44 del 1990, attribuisce infatti tali benefici al personale che abbia prestato ininterrotto servizio presso la stessa Amministrazione per almeno 5, 10, 15 o 20 anni, considerando utile l’anzianità maturata al 31.12.1990, la quale dunque riverbera i suoi effetti sulla retribuzione spettante al ricorrente Pi., nonostante egli sia stato trasferito successivamente a tale data – e cioè, nella specie, dal 16.05.1992 in poi – per mobilità da un ente, quale le Ferrovie dello Stato S.p.A. con diversità di regime contrattuale. Il beneficio, maggiorato degli interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuto, lo è a partire dalla scadenza dei singoli ratei successivi. Non avendolo il ricorrente percepito presso l’Amministrazione di provenienza, esso deve essergli corrisposto da quella nella quale è transitato. Per altro "l’esperienza professionale cui fa riferimento l’art. 9 commi 4 e 5, D.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44, ai fini del conseguimento del beneficio della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, è assolutamente generica e da intendersi collegata al semplice fatto di aver prestato servizio per un certo periodo di tempo – e neppure necessariamente continuativo – in qualunque comparto del pubblico impiego, atteso che una diversa interpretazione della disciplina in esame renderebbe impossibile la mobilità del personale statale che rappresenta, al contrario, una reale risorsa per rendere l’azione amministrativa efficiente, efficace ed imparziale nel rispetto dei principi costituzionali di cui all’art. 97 cost." (C.G.A. n. 794/2008).

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello, confermando per l’effetto la sentenza impugnata. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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