Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 24-06-2011, n. 25474 Falsità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. B.G. ricorre contro sentenza della Corte di Torino, che ha confermato la sua condanna da parte del Tribunale di Ivrea a m. 8 di reclusione con generiche e risarcimento dei danni alla P.C., C.V., ai sensi degli artt. 485 – 491 c.p., per aver formato un testamento olografo falso, apparentemente redatto in data 29.12.04 da Q.G., nel quale lo si nominava erede universale, pubblicato dal notaio cui era inviato.

Il ricorso deduce: 1 – vizio di motivazione circa il rigetto della richiesta di rinnovazione del giudizio, per disporre perizia grafica per accertare se B. era stato autore del testamento ritenuto falso; 2 – idem e violazione di legge, circa la sussistenza dell’elemento soggettivo, inteso prova diretta della riferibilità della materiale falsificazione all’imputato. Successiva memoria difensiva documenta l’avvenuto pagamento di provvisionale alla P.C..

2. Il ricorso è ai limiti di ammissibilità e comunque infondato ( art. 606 c.p.p., comma 3). Secondo le sentenze, la prova si evince dall’essere tale testamento pervenuto in busta anonima al notaio Forni la sera del 10.3.05, tre giorni dopo che lo stesso notaio aveva dato lettura di testamento precedente del deceduto Q., che, padre della moglie defunta del ricorrente B., in dissapore con lui secondo il figlio della sorella dello stesso Q., aveva designato erede la propria badante rumena, C.V..

B., presente alla pubblicazione del testamento a favore della C., il giorno successivo all’arrivo nello studio notarile della busta anonima, prima di poterne essere avvertito, ricompariva dal notaio di primo mattino con la sua compagna. Intanto il suo legale, sempre quel mattino, inviava un fax agli Istituti di credito, avvertendoli che era in corso la pubblicazione di testamento di Q. a favore di B. e diffidandoli dal consegnare valori depositati del defunto a soggetti diversi da tale erede.

Su questa premessa indiziaria, nel corso delle indagini il CT del P.M. attribuiva la grafia del testamento incriminato a mano diversa da quella che aveva redatto il testamento che nominava erede la C. ed altro precedente dello stesso tenore, ritirato da Q. per pressioni esterne. Ma riconosceva la grafia di B. sulla busta spedita al notaio.

Su questa premessa, la Corte di Torino ha respinto l’appello ed in ispecie la richiesta di perizia per accertare se la grafia del testamento fosse di mano dell’imputato.

La motivazione risulta incensurabile. Incontroversa la diversità della grafia del testamento falso da quella dell’apparente sottoscrittore ed attribuita inconfutata mente la spedizione da parte sua dell’atto falso al notaio, ogni contestazione connessa alla necessità di ulteriori accertamenti si rileva per il Giudice di appello inutile, secondo il senso evidente che non servirebbero a superare l’induzione che B. abbia lui fatto redigere da altri il testamento che lo nominava di seguito erede, laddove non ha nemmeno spiegato come ne fosse venuto in possesso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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