Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 30-06-2011, n. 457 Albo professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al T.A.R. Catania, il dott. Sa.Ro. impugnava il giudizio negativo espresso con voto numerico nei suoi confronti dalla Commissione incaricata di valutare le prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di avvocato.

Alla Camera di Consiglio del 15 dicembre 2010 fissata per la discussione dell’istanza cautelare, accertata la sussistenza dei prescritti presupposti, il Tribunale adito decideva la causa nel merito e, ritenendo fondato il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 3 L. n. 241/90, per difetto di motivazione, in relazione all’attribuzione di mero voto numerico, con sentenza in forma semplificata, n. 4812/2010, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati.

Avverso detta decisione proponeva appello l’Avvocatura dello Stato, per il Ministero della Giustizia, che, richiamando consolidata giurisprudenza, secondo cui il voto numerico è sufficiente a dare conto della valutazione delle commissioni di pubblici concorsi, chiedeva preliminarmente la sospensione in via provvisoria, con decreto d’urgenza, della sentenza impugnata e, quindi, l’annullamento della stessa, previa sospensione.

Con decreto n. 236/11 del Presidente di questo C.G.A. è stata accolta la superiore istanza del Ministero appellante.

Con memoria di costituzione, il dott. Sa.Ro., odierno appellato, assistito dal suo difensore, ha dichiarato, in via preliminare ed assorbente, di rinunziare ad ogni e qualsivoglia diritto nascente dalla sentenza n. 4812/2010, in epigrafe indicata, ivi compreso il favore delle spese legali.

A tal fine, ha sottoscritto anche personalmente la memoria suddetta ed ha dichiarato di non avere più interesse ai motivi del ricorso originario né all’appello.

Alla Camera di Consiglio del 24 febbraio 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, le parti sono state sentite circa la possibilità che il Collegio decida la causa con sentenza in forma semplificata.

Pertanto, attesa la suddetta rinuncia, validamente espressa, il Collegio dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 104/2010.

Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dà atto della rinunzia al ricorso in appello e per l’effetto dichiara estinto il giudizio, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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